TBC AL GEMELLI: SULL’ESECUZIONE DELL’ORDINE DI FARE I TEST ANCHE AI BIMBI NATI NEL 2010, DEVE DECIDERE LO STESSO CONSIGLIO DI STATO

IL TAR SI SPOGLIA DELLA COMPETENZA E RIMETTE TUTTO NELLE MANI DEL CDS

Con l’ordinanza emessa ieri, il Tar del Lazio si spoglia della competenza sul caso della tbc al Gemelli, e rimette la questione nelle mani del Consiglio di Stato.
I giudici amministrativi – spiega il Codacons – hanno stabilito che sull’esecuzione dell’ordine del Consiglio di Stato di eseguire i test anche sui bimbi nati nel 2010, deve essere lo stesso CdS a decidere, escludendo quindi la competenza del Tar in materia.
Ancora una volta – spiega il Codacons – dobbiamo constatare la diffusione di notizie false, che hanno l’effetto di confondere le famiglie e rappresentare un potenziale danno per i bambini coinvolti. Con l’ordinanza di ieri del Tar, infatti, la richiesta del Codacons sui controlli ai bambini nati al Gemelli nel 2010 non è stata affatto respinta, ma semplicemente è stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale Amministrativo, come si evince chiaramente dalla lettura integrale della decisione.
Intanto il Codacons continua a denunciare la Regione Lazio, colpevole di non ottemperare l’ordine del giudice, contribuendo così ad accrescere la sofferenza di quelle famiglie cui non si consente di effettuare gratuitamente i test sui propri figli.

 ECCO IL TESTO DELL’ORDINANZA!

N. 09215/2011 REG.PROV.COLL.N. 08863/2011 REG.RIC.            REPUBBLICA ITALIANAIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza Quater)ha pronunciato la presenteORDINANZAsul ricorso numero di registro generale 8863 del 2011, proposto dal Codacons e dall’Art. 32 Associazione Italiana Diritti Malato Aidma Onlus, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Marco Ramadori, Valentina Colarusso, Alessia Stabile, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73,  

contro la Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
il Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti diVincenzo Vullo, Mario Giuseppe Alma, Pietro Borgia, Enrico Girardi, Giuseppe Ippolito, Leonardo Palombi, Amelia Vitagliano, tutti non costituiti in giudizio; e con l’intervento diad opponendum:
l’Università Cattolica Sacro Cuore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Fabrizio Abbate e Michele Damiani e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Tedeschini, largo Messico n. 7,
Costantino Romagnoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca e David Morganti, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;
per l’esecuzionedell’ordinanza cautelare n. 3539/11 del Tar Lazio, sez. III quater 

Visti il ricorso e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Salute;Visti gli interventi ad opponendum dell’Università Cattolica Sacro Cuore e del sig. Costantino Romagnoli;Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato che con il ricorso in esame è chiesta “l’esecuzione dell’ordinanza n. 3539 del 28 settembre 2011 del Tar Lazio”;Considerato che nelle more del giudizio sono intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato nn. 4984/11 e 4985/11, che hanno “modificato” (come chiarisce la stessa ricorrente a pag 6 della memoria del 21 novembre 2011) la decisione cautelare del giudice di primo grado;Considerato che a tali ordinanze cautelari del giudice di appello parte ricorrente ha fatto riferimento solo nella memoria del 21 novembre 2011, non notificata;Considerato dunque che il ricorso è finalizzato all’ottemperanza della decisione di questa sezione, superata comunque dalla pronuncia del giudice di appello;Ritenuto che a prescindere dall’evidenziato rilievo assorbente può aggiungersi che il giudice dell’ottemperanza di un’ordinanza cautelare del giudice di appello, anche della fase cautelare, in caso di modifica (fosse anche nella sola motivazione) della decisione di primo grado è il Consiglio di Stato;Considerato che la necessità che l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare del giudice di appello, che modifica in tutto o in parte (e anche se nella sola motivazione) l’ordinanza cautelare di primo grado, sia chiesta allo stesso giudice di appello è testimoniata proprio dalla discussione che si è svolta nell’odierna camera di consiglio, per molta parte dedicata dalle parti all’esatta “interpretazione” da dare alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato;Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)Respinge la suindicata domanda ottemperanza.Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:Italo Riggio, PresidenteMaria Luisa De Leoni, ConsigliereGiulia Ferrari, Consigliere, Estensore

 

 

 

   

 

L’ESTENSORE  

IL PRESIDENTE
   

 

   

 

   

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 24/11/2011IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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