IL CODACONS DIFFIDA IL MIUR A FAR PARTECIPARE I NON ABILITATI CHE HANNO PROPROSTO RICOESO ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCOSRSONE!
ECCO I TESTI CHE ABBIAMO INOLTRATO!
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in persona dle Ministro p.t.
Presso la sede
Tutti gli Usr
ATTO DI SIGNIFICAZIONE
E DIFFIDA
Per i signori________________________ ricorrenti nel ricorso innanzi al Tar del Lazio r.g. n.10004/2012
E per i Si.ri______________________ricorrenti nel ricorso straordinario innanzi al presidente della Repubblica,
Tutti rappresentati e difesi dall’Avv. prof. Carlo Rienzi, come da deleghe di cui ai ricorsi detti, che rappresentano quanto segue
- Di aver partecipato e superato le prove pre-selettive di cui al concorso Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 – indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, in virtù di Ordinanza cautelare 167/2013 ed in virtù dell’art. 2, comma 8, che vuole: “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.”.
- DI NON AVER RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE NE’ DI ESCLUSIONE NE’ RELATIVAMENTE ALLA SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI CUI AGLI’ARTT. 7 e 9 del bando, MENTRE L’ART. 11 IMPONE DI comunicare: “L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero ..”.
- I concorsi della Pubblica Amministrazione sono regolati, per quanto attiene alle modalità di svolgimento e di indizione, dall’art. 35 del dlgs 165/2001, dal dpr n. 686/57, nonché dal dpr n. 487/94, oltre che dai principi regolatori costituzionali cui deve sempre essere improntata l’attività della P.A.. In particolare l’art. 35 del dlg 165/2001 dispone con il comma 3 che “3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1); b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinalie professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; L’ art. 3 dpr n.487/1994 impone che “Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche” Ed ancora L’art. 6 sempre del d.p.r. n.487/1994 così statuisce: “Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – concorsi ed esami” . (vedi sul punto TAR Sicilia –Palermo-, sent. n. 511/2008 TAR Toscana –Firenze- con sent. n. 1276/2006)
- Il superamento degli esami comporta il crearsi di legittimo affidamento che l’ordinamento giuridico riconosce al superamento delle prove d’esame e legittime aspettative e di interessi legittimi tutelati e riconosciuti dall’ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza ALLA PROSECUZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, interesse legittimo e superiore meritevole di tutela, in quanto si è riusciti a realizzare la fase successiva della procedura concorsuale. (Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2098; Parti in causa Liceo linguistico Nuova Europa Reggio Calabria c. Polimeni; Riviste: Foro Amm., 1999, 2590; Cons. Stato, 1999, I, 2181;Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 1996, n. 474; Parti in causa: Min. p.i. e altro c. Boncompagni; Riviste: Cons. Stato, 1996, I, 482;T.A.R. Lombardia, sez. III Milano, 17 novembre 1994, n. 769 Parti in causa: Buonfiglio c. Provved. studi Milano; Riviste: Riv. Giur. Scuola, 1996, 501; Corte costituzionale n. 108/2009, depositata il 9/4/2009)
Tutto ciò premesso,
SI FA ISTANZA E DIFFIDA
Affinché gli istanti, alla luce della Ordinanza del Tar del Lazio N. 167/2013 emessa in materia e dell’art. 2, comma 8, Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, di efficacia erga omnes:
– Siano ammessi alle prove scritte di cui agli artt. 7 e 9 dello stesso bando.
– Ricevano con immediatezza le comunicazioni dovute per legge circa “la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove” così come impone anche lo stesso bando ALL’ART.11.
– Siano date le istruzioni e disposizioni e siano emessi i provvedimenti necessari ai Direttori Regionali e Presidenti di Commissione d’esame al fine della esecuzione dell’ordine del Tar del Lazio e della tutela degli interessi legittimi coinvolti.
SI AVVERTE CHE
Nel caso di illegittimo diniego l’istante sarà costretto ad adire le opportune sedi legali per far valere i propri diritti e cautelarmene rivalersi sull’Amministrazione Scolastica per far valere il giusto risarcimento del danno e la responsabilità diretta del dipendente pubblico ex art. 28 cost. con i propri beni patrimoniali e averi personali, infatti il mancato soddisfacimento degli interessi qui rappresentati sarebbe illegittimo, immotivato e contrario alla regola del bando emesso, nonché fonte di grave e irreparabile danno a carico di tutti gli interessati, oltre che di spreco di denaro pubblico, considerato che in presenza di un ordine così chiaro e perentorio, si profila il reato ex art 328 e 650 cp.
__________ lì______________ Avv. Prof. Carlo Rienzi
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO R.G. N. 10004/12
ESECUZIONE ex artt.59 e 112 e seguenti C.p.a.
Con contestuale istanza di provvedimenti immediati ed urgenti
PER
____________, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi(c.f. RNZCRL46R08H703I) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9 come da procure in calce al ricorso introduttivo, il quale difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di sentenze ed ordinanze al numero di fax: 06-37353067 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org.
Ricorrente
CONTRO
– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n.12, 00186 Roma;
– Provincia autonoma di Bolzano,
resistente
***
Per l’ esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, n. 167/2013 emessa su ricorso di cui in epigrafe nonchè per l’emissione di provvedimenti immediati ed urgenti.
FATTO e DIRITTO
- 1. I ricorrenti hanno agito per ottenere l’annullamento del Decreto n. 82/2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, nonchè del n. 75 del 25-9-2012 e del D.M. n.460/1998 DDMM 64/11, 56/09, 53/07, 64/04, 201/2000, 131/2007, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal concorso, per il reclutamento del personale docente della, per la mancanza dei requisiti. Col ricorso sono stati impugnati anche il D.M. n.460/1998 e altri decreti ministeriali, che hanno evidentemente fondato le scelte amministrative relative ai requisiti di partecipazione al concorso. I motivi di ricorso hanno fatto riferimento alla evidente disparità di trattamento conseguente al fatto che l’accesso al concorso è caratterizzato da uno sbarramento temporale che, senza alcuna legittima motivazione, esclude sostanzialmente una enorme fetta di laureati, senza considerare che a costoro è stato impedito di abilitarsi sia per mancanza di percorsi abilitanti negli ultimi 4 anni, sia per mancanza di concorsi pubblici per 13 anni.
- 2. I ricorrenti hanno partecipato alle prove concorsuali pre-selettive in virtù della Ordinanza n.167/2013 di questo ecc.mo Collegio e della norma del bando di cui all’art.2, comma 8 del bando di concorso: “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.”
- Gli stessi oggi riferiscono anche di aver superato le prove preselettive. Gli stessi riferiscono altresì DI NON AVER RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI CUI AGLI’ARTT.7 e 9 del bando, MENTRE L’ART. 11 IMPONE DI comunicare: “L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero ..”.
- I concorsi della p.a. sono regolati, per quanto attiene alle modalità di svolgimento e di indizione, dall’art. 35 del dlgs 165/2001, dal dpr n. 686/57, nonché dal dpr n. 487/94, oltre che dai principi regolatori costituzionali cui deve sempre essere improntata l’attività della P.A.. In particolare l’art. 35 del dlg 165/2001 dispone con il comma 3 che “3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1); b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinalie professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; L’ art. 3 dpr n.487/1994 impone che “Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche” Ed ancora L’art. 6 sempre del d.p.r. n.487/1994 così statuisce: “Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – concorsi ed esami” . (TAR Sicilia –Palermo-, sent. n. 511/2008 TAR Toscana –Firenze- con sent. n. 1276/2006)
- 5. Ci sia infine consentito di sottolineare come la condotta gravemente e smaccatamente omissiva tenuta dall’amministrazione sulla vicenda de qua, si risolve in una grave violazione di quei principi di buon andamento, lealtà e buona fede che sempre devono sorreggere l’azione dei pubblici poteri, ed in un aggravamento della posizione degli odierni ricorrenti, costretti, tra l’altro, a sobbarcarsi il costo del presente giudizio, perché l’Amministrazione, non si sa bene per quali ragioni, ha deciso di non ignorare la posizione dei ricorrenti, non dando nella sostanza esecuzione all’ordine del giudice.
- Il superamento degli esami comporta il crearsi di legittime aspettative e di interessi legittimi tutelati e riconosciuti dall’ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza, creando un interesse legittimo e superiore meritevole di tutela, in quanto si è riusciti a realizzare la fase successiva della procedura concorsuale, che in giurisprudenza si riassume anche nel principio del cd assorbimento. (Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2098; Parti in causa Liceo linguistico Nuova Europa Reggio Calabria c. Polimeni; Riviste: Foro Amm., 1999, 2590; Cons. Stato, 1999, I, 2181;Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 1996, n. 474; Parti in causa: Min. p.i. e altro c. Boncompagni; Riviste: Cons. Stato, 1996, I, 482;T.A.R. Lombardia, sez. III Milano, 17 novembre 1994, n. 769 Parti in causa: Buonfiglio c. Provved. studi Milano; Riviste: Riv. Giur. Scuola, 1996, 501).
- 7. Una significativa e recente espressione del principio dell’assorbimento, o meglio, del principio di affidamento che l’ordinamento giuridico riconosce al superamento di una prova d’esame si ritrova nella recente sentenza Corte costituzionale n. 108/2009, depositata il 9/4/2009 La disposizione impugnata evita che gli effetti di un simile accertamento, già compiuto, vengano travolti dal risultato del processo, eventualmente avviato in conseguenza della conclusione negativa di un precedente accertamento. Su questo, essa fa prevalere quello successivo, avente esito positivo. Si tratta di una scelta operata dal legislatore in sede di bilanciamento di interessi contrapposti.Da un lato, vi è l’interesse alla piena e definitiva verifica della legittimità degli atti compiuti dall’amministrazione nel corso del procedimento di esame e, quindi, della correttezza della precedente valutazione, che abbia in ipotesi condotto all’esclusione del candidato. Questo interesse indurrebbe a consentire la prosecuzione del processo fino alla sua naturale conclusione. Allo stesso esito condurrebbe la piena esplicazione del diritto di difesa di entrambe le parti, nell’interesse di ciascuna delle quali sono predisposti i diversi gradi di giudizio e le diverse fasi processuali. Il legislatore ha ritenuto di contemperare i diversi interessi rilevanti, accordando una particolare tutela all’affidamento del cittadino.. se, invece, è l’amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l’estinzione del processo.Queste conseguenze vanno valutate alla luce dei principi costituzionali, che non escludono una ragionevole limitazione del diritto di difesa dell’amministrazione.Dall’altro lato, vi sono l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l’esito e, soprattutto, l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame “
- 8. Le omissioni dell’azione amministrativa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa e della ratio delle disposizioni del Bando, lederebbero gravemente e irreparabilmente gli interessi di chi ricorre per la evidente impossibilità di proseguire nello svolgimento delle prove d’esame. Scrive nell’ordinanza n. 1/2000 il Consiglio di Stato riunito in adunanza plenaria: “Per la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in attuazione dell’articolo 24 della Costituzione” (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23 giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190). In materia di esecuzione del giudicato e riesame vedi anche Consiglio di Stato in adunanza plenaria (ordinanza n. 1/2000 – all. sub n. 10) ha scritto: “Basta richiamare le osservazioni della Corte Costituzionale (rilevanti anche per il caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari), per le quali “la mancata adozione da parte dell’amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze …“è un comportamento a rischio dell’amministrazione inadempiente (e del funzionario responsabile), potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme – a seconda della sussistenza dei relativi presupposti – e nelle sedi competenti” (Corte Cost.. 12 dicembre 1998, n. 406)”. “L’inottemperanza a una decisione del giudice amministrativo, al di là di un termine ritenuto congruo, costituisce rifiuto di atto dovuto per ragioni di giustizia e integra pertanto il reato di rifiuto di atti d’ufficio” (Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 26 maggio-22 luglio 1999 n. 9400 in Guida al diritto n. 37/1999). Queste decisioni sono in armonia con L. 205/00, nonché l’art. 113 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 179 del 2002 ha dichiarato che nel processo amministrativo la tempestività e la effettività della tutela sono ormai completamente assicurate. Come incisivamente rilevato dalla Corte costituzionale proprio in tema di poteri cautelari del giudice amministrativo, “deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto”.
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
1) Si chiede all’Ec.mo Giudice adito di voler accogliere la presente istanza e per l’effetto, in armonia ai principi stabiliti nella ordinanza del T.A.R. Lazio, n. 167/2013 emessa su ricorso r.g.n.10004/2012, ed in armonia alle disposizioni di cui all’art. 35 del dlgs 165/2001, nonché artt. 3 e 6 del D.p.r. n. 487/94, di voler disporre, tutti gli atti e provvedimenti immediati ed urgenti necessari vista l’imminenza delle prove scritte fissate per le date dell’11 e 12 febbraio, al fine di consentire ai ricorrenti l’ammissione con riserva degli stessi e la partecipazione alle operazioni della procedura concorsuale in questione relative alle prove scritte di cui agli artt. 7 e 9 del bando di concorso;
2) voler disporre, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), e art. 59 c.p.a le misure idonee ad assicurare l’attuazione della ordinanza stessa da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall’eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell’ottemperanza a tale ordinanza;
Roma, 24 gennaio 2013
Avv. prof. Carlo Rienzi
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto avv. prof.Carlo Rienzi, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. 162/2004, rilasciata l’11 marzo 2004, previa iscrizione ai Nn.__________. del mio registro cronologico, ho notificato per conto di ____________-copia autentica e conforme dell’atto di ricorso a:
1) MINISTERO DELLI’STRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. (cron. ) spedita dall’Ufficio Postale PT Roma Prati sito in viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;
Avv. prof. Carlo Rienzi
2) 2) Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presdiente p.t. legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. (cron. ) spedita dall’Ufficio Postale PT Roma Prati sito in viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;
Avv. prof. Carlo Rienzi
2) Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presdiente p.t. legale rappresentante p.t. presso sede___________