CAPO DELLO STATO: NAPOLITANO HA AGITO BENE O MALE NELLA GESTIONE DELLA “CRISI” POLITICA?

OSPITO VOLENTIERI L’OPINIONE POLITICA DI UN CARO AMICO DA SEMPRE CONSULENTE DEL CODACONS.

MA NON VOGLIO ESPRIMERMI LASCIO I GIUDIZI AI LETTORI DEL BLOG

“Sono un matematico, non un giurista (dio me ne scampi) e sono stato il presidente del comitato promotore dei referendum ambientalisti del 2003, proposti dal CODACONS e depotenziati dal relatore della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelski. Il quale arrivò a dire in sentenza alcune imprecisioni, con tutta la Corte, attribuendo al comitato promotore di voler vietare tutte le possibili sostanze tossiche nei cibi, mentre il quesito parlava solo di quelle di cui all’elenco previsto dalla norma da abrogare. Il quesito circa i residui tossici nei cibi permessi dallo Stato non passò come non passò quello relativo ai rifiuti perché lo stesso relatore non vedeva la connessione tra la abrogazione degli incentivi del CIP6 agli inceneritori e la abrogazione della norma che consentiva ai comuni di smaltire come indifferenziati i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. Entrambe norme del cosiddetto decreto Ronchi, per cui avemmo contro i DS. Ne risultò che solo uno dei referendum proposti passò – quello con meno appeal relativo alla abrogazione dell’elettrodotto coattivo art. 1056 CC – che comunque fu votato da dodici milioni di persone, incluso tutto l’elettorato DS che per la prima volta voltò le spalle ai dirigenti del suo partito. Né questi sentirono il bisogno di dimettersi.
Quella Corte era la stessa che poco dopo, nell’ottobre del 2003, abrogò tutte le leggi regionali di protezione dai campi elettromagnetici che scaturivano dalla precedente Sentenza della Corte stessa dell’aprile 1999, con la quale si riconosceva il diritto delle Regioni di assumere in materia sanitaria e ambientale misure più cautelative di quelle adottate dallo Stato e confermava perciò la validità della legge regionale Veneto sui campi elettromagnetici in alta frequenza n. 27 del 1993. La Corte con Zagrebelski e Chieppa fece di peggio. Non potendo non riconoscere la incostituzionalità del decreto legislativo Gasparri n. 158 del 2002 che consentiva di costruire installazioni wireless in deroga ad ogni strumento urbanistico, fece uscire la sentenza il giorno – 1 ottobre 2003 – in cui entrava in vigore il d.lgs. Gasparri n. 259 del 2003, detto codice delle comunicazioni elettroniche, che includeva al titolo IV tutto il decreto 158/2002, a meno della suddetta norma incriminata, sebbene il d.lgs. 158 svenisse dichiarato dalla Corte tutto incostituzionale.
Senza le sentenze di quella Corte non ci sarebbe verosimilmente la tolleranza per l’inquinamento da arsenico nelle acque, in molte regioni, né quello per immissioni di sostanze chimiche nell’aria, come all’ILVA di Taranto; e la protezione dai campi elettromagnetici avrebbe tutelato di più evitando alcuni dei tumori che stanno emergendo. Né ci sarebbe stata la crisi di Napoli e del Sud d’Italia per i rifiuti perché sarebbe stata stroncata la manovra di far costruire inceneritori mediante i quali smaltire i rifiuti dalla stessa non trattati, dietro il corrispettivo miliardario concesso da Stato e Regioni.

Oggi lo stesso Zagrebelski va dicendo che sì il Presidente Napolitano ha un po’ forzato ma è rimasto nel solco della Costituzione.
I giuristi dimenticano spesso – o non hanno mai appreso – che tra le premesse di una deduzione, quale è quella che è necessaria per l’accertamento di una condotta in contrasto con le leggi e la Costituzione, devono essere considerate, come validi presupposti tutte le proposizioni vere, cioè nel caso di specie tutte le proposizioni deducibili dai principi costituzionali, non solo quelle direttamente collegate al caso esaminato.

Così tra le proposizioni vere, da assumere come premessa della deduzione che possa accertare il comportamento anticostituzionale e antidemocratico – anche – di un Presidente della Repubblica, c’è la seguente:
“il Presidente della Repubblica è soggetto alle leggi”, anche se una norma dice che egli non è punibile per le trasgressioni della legge che non portino a un attentato alla Costituzione o alla democrazia.
Dunque nell’accertamento di una condotta eventualmente anticostituzionale di un Presidente della Repubblica deve essere accettata come premessa anche la proposizione che esprime la soggezione del Capo dello Stato alla legge (principio già in voga ai tempi di Mosè!), che si desume dal fatto che la Costituzione in diversi articoli fa riferimento alle leggi come strumento di attuazione dei suoi principi.
E conseguentemente è vera la proposizione: “il Capo dello Stato deve rispettare la legge elettorale”.

Napolitano ha operato politicamente, allontanandosi – mi sia consentito – da quel concetto di terzietà conservata dai Capi dello Stato che l’hanno preceduto per cambiare la maggioranza parlamentare uscita dalle elezioni, sia nella scorsa legislatura, sia nella attuale, in contrasto non già di una norma esplicita della Costituzione ma della legge elettorale vigente, la quale assegna a una coalizione un rilevante premio di maggioranza alla Camera e premi di maggioranza al Senato, al fine evidente di garantire la governabilità: non una “occupazione bulgara” del Parlamento, come è avvenuto consentendo che le coalizioni presentatesi alle elezioni si sfaldassero in Parlamento dopo avere – quella di maggioranza relativa – incassato il premio di maggioranza (il PdL e la Lega Nord nella passata legislatura, il PD e SEL nella attuale).

E’ evidente che la maggioranza tra PDL, Gruppi centristi e PD, costituitasi, nella precedente come nell’attuale legislatura non è mai stata votata da nessuno anzi si è costituita entrambe le volte disarticolando le coalizioni che si sono presentate alle elezioni, in nome dell’apparentamento delle quali, i partiti che non si sono apparentati e che si sono presentati da soli non hanno avuto accesso al Parlamento (Sinistra Arcobaleno e Rivoluzione Civile, nella passata e nell’attuale legislatura), anche avendo superato la soglia del 2% dei voti, permessa ai partiti presentatisi in coalizione.
Con il conseguente triplice effetto: a) che governa una coalizione che se si fosse presentata alle elezioni come tale avrebbe raccolto in Parlamento il 58% dei seggi, senza usufruire dunque del premio di maggioranza che prevede la legge elettorale, che deve essere rispettata da tutti, anche dal Capo dello Stato ed anche dai gruppi parlamentari costituiti in Parlamento, che sono realtà politica uscita dalle elezioni non meno dei singoli deputati eletti, ai quali soli è riconosciuta la libertà dal vincolo di mandato; b) che siedono in Parlamento formazioni politiche che non siederebbero (Fratelli d’Italia e altre ancora più piccole) se si fosse presentata la coalizione che oggi governa, con continuità dalla seconda parte della passata legislatura, perché non hanno raggiunto il 4% dei voti previsto come soglia dalla legge elettorale ma solo il 2%, mentre non siedono in Parlamento formazioni politiche più grandi che hanno superato il 2% dei voti; c) che una delle Commissioni di garanzia del Parlamento è presiedute da un deputato eletto nella coalizione di maggioranza PD-SEL uscita dalle elezioni e che ha usufruito del premio di maggioranza e un’altra – la delicatissima commissione di coordinamento dei servizi segreti – è presieduta da un eletto nel movimento – che non so definire – (si veda la espulsione di Borghezio dal gruppo di appartenenza del Parlamento Europeo) che ha usfruito del premio di maggioranza al Senato, essendo risultata la coalizione Pdl-Lega Nord prima in alcune regioni. Entrambe non sono state attribuite all’unica formazione politica che è certamente all’opposizione e che non ha usufruito di alcun premio di maggioranza, mentre la Giunta per le autorizzazioni a procedere è presieduta da Ignazio La Russa che ha usufruito dell’accesso consentito alla stessa coalizione PD-Lega Nord-FdI che si è disarticolata dopo avere ottenuto l’elezione dei suoi parlamentari in base al richiamato meccanismo della legge elettorale.

Si può dunque affermare come vera la proposizione: I – né la maggioranza in Parlamento né la maggioranza di Governo esprimono il voto democratico espresso dagli elettori;
E come vera la seguente proposizione: II – il premio di maggioranza di cui la coalizione di maggioranza in Parlamento e la coalizione di Governo hanno (indebitamente) usufruito dà loro una rappresentanza istituzionale sproporzionata rispetto alla rappresentanza elettiva alterando la vita democratica del Paese.

In tale situazione il Capo dello Stato, lungi dal poter essere promotore di tale alterazione della vita democratica come è stato imponendo al Parlamento il Governo Monti e poi il Governo Letta sorretti da una maggioranza che ha disarticolato le coalizioni che si sono presentati alle elezioni, non poteva fare altro che sciogliere le Camere ex art. 88 Cost.

Averlo omesso costituisce, a parere di chi scrive, un vulnus alla Costituzione, così come l’aver promosso la creazione, in Parlamento come nel Governo, di maggioranze non uscite dalle elezioni costituisce un vulnus alla democrazia, per i quali seppur la nostra Costituzione preveda il procedimento di impeachment, nessuna delle nostre forze politiche ha – neanche lontanamente – inteso avviare, neanche fossimo in una situazioni di regime (trasparenza e buon senso avrebbero imposto altro, ma tant’è questa è diventata la Nostra Povera Italia…).

Si può anche asserire che concorre a qualificare come non pienamente conforme ai principi della democrazia il comportamento del Capo dello Stato nello scorcio finale della passata legislatura, che ha influenzato il Parlamento nella elezione del Presidente della Repubblica nella presente legislatura, prefigurando con la costituzione della Commissione dei saggi, che non era in suo potere costituire ma solo nella competenza dell’Esecutivo, il futuro politico che egli, da Capo dello Stato avrebbe assicurato. Un vantaggio competitivo non concesso a nessun altro cittadino eleggibile e neanche a nessun capo politico rappresentativo di una formazione politica eletta.

Per quanto sopra è evidente che il nostro Paese è stato vittima di un “qualcosa” (i posteri potranno darne l’effettiva definizione) che ha cambiato le sue istituzioni, Parlamento, Capo dello Stato, Governo, rispetto al voto democraticamente espresso, e che pretende oggi di cambiare la Costituzione, con uno strumento, la commissione dei 35 saggi non contemplato dalla Costituzione stessa”.

PER QUANTO MI RIGUARDA NON VOGLIO – PER IL MOMENTO: MA SOLO PER IL MOMENTO – ESPRIMERMI.

Lascio a Voi ogni commento!

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