CLASSI POLLAIO: ECCO LE SCUOLE E GLI ISTITUTI PER I QUALI E’ NECESSARIO UN INTERVENTO URGENTE!

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7 Commenti

  • Buongiorno, desidero sapere come si può sollecitare un controllo su altre scuole. Uno dei miei figli frequesta la scuola dell’infanzia di via Trento nel Comune di San Miniato, scuola inclusa tra quelle “pollaio”, un altro frequenta la scuola primaria Giuseppe Giusti di via Genova – La Scala sempre nel Comune di San Miniato, non inclusa tra quelle “pollaio” ma dove a me la situazione sembra peggiore rispetto alla suddetta scuola dell’infanzia.
    Come fare per sapere se le aule dei nostri figli rientrano nei parametri di legge o no?
    Grazie per l’aiuto e per la giustissima e utile campagna.
    Silvia Campani

    Risposta:
    Come spesso abbiamo avuto modo di precisare in varie occasioni, il fatto che una scuola non sia inserita in alcun elenco ufficiale emesso dal MIUR relativo a scuole nelle quali vi è la presenza di alti rischi, non significa che i rischi non vene sono, anzi, dalla nostra esperienza risulta che i rischi sono presenti almeno alla pari di quelle inserite negli elenchi ufficiali. Questo avviene perchè tali elenchi vengono redatti in base alle segnalazioni effettuate dalle scuole stesse e non tutti i dirigenti scolastici hanno la stessa “sensibilità” e competenza per poter rilevare i rischi presenti che per eliminarli è necessario effettuare dei lavori, rielaborare l’organizzazione del lavoro e adempiere a quanto previsto dall’ex D.Lgs. 626/94 (ora T.U. D. Lgs. 81/08) in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Non dimentichiamo che i dirigenti scolastici da tempo sono stati identificati come responsabili dell’attivita e datore di lavoro destinatari di tutti gli obblighi previsti dalla normativa del settore.
    Cosa fare è semplice: metro alla mano misurare i metri quadri netti dell’aula e confrontarli con il numero (potenziale) di alunni presenti sul registro di classe. Il limite massimo di alunni a prescindere dalla grandezza dell’aula è 25 (20 se vi è la presenza di disabili) e basta dividere i mq netti dell’aula rilevati (sottratti 2 mq per il/i docente/i e per ogni altra persona presente nell’aula) per il nr. di alunni come da registro di classe e si ottiene l’indice individuale. questo indice non deve essere inferiore a 1,80 per materne, elementari e medie inferiori e, di 1,96, per le superiori.
    Se detti indici non sono stati rispettati dalla scuola, fare immediata richiesta scritta ad adeguarsi alle norme al dirigente scolastico e, qualora in tempo breve non provvede, presentare dettagliato esposto agli organi di vigilanza in materia (comando provinciale dei Vigili del fuoco e allo SPESAL dell’ASL competente per territorio) con richiesta di intervenire ai sensi del D. Lgs. 758/94 (artt. dal 19 al 25) per il sopralluogo e prescrizione ad adempiere.
    Ovviamente, oltre ad effetture la segnalazione al codacons utilizzando i form presenti nell’area tematica Scuola Sicura, ci si potrà rivolgere alla sede codacons locale più vicina.
    Saluti
    Mimmo Didonna – C.T.U. del Tribunale di Bari
    Responsabile Scuola sicura del codacons
    codacoba@tin.it

  • sono un’insegnante che lavora presso una delle su citate classi pollaio…quando mancano le colleghe continuano a dividere i bambini facendo aumentare notevolmente l numero nelle altre classi…tutto cio’ avviene senza avere un ordine di servizio da parte del dirigente. Come si puo’ ovviare atutto cio’.
    Cordiali saluti

    Ristosta:
    Il docente, in virtù della consolidata giurisprudenza formatasi in materia di igiene e sicurezza, con il suo incarico di cattedra, è in automatico inquadrabile nella figura di preposto (vedasi: http://www.codacons.it/scuola/identificazione.html) con i relativi obblighi e consequenziali sanzioni di tipo penale in caso di inadempienza. Il Testo Unico in materia di igiene e sicurezza D.Lgs. nr. 81/08, nel raggruppare in modo organico tutte le norme emesse nel tempo in materia, ha anche inserito l’obbligo di effettuare, a cura del datore di lavoro (DS) la formazione dei dirigenti per la sicurezza (DSGA, responsabili di plesso, vicario, ecc.) e dei preposti che, in base al loro mansionario, possono essere inquadrati in tale figura. Il docente è responsabile e preposto alla classe, il responsabile del laboratorio è il preposto ed è responsabile del laboratorio e di chi lo frequenta, ecc.
    Pertanto, il preposto, come anche il semplice lavoratore, durante l’espletamente del servizio è responsabile del luogo di lavoro e del rispetto delle norme di igiene e sicurezza ed ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro qualsiasi rischio presente o norme non rispettate. Solo in questo modo il preposto è penalmente tutelato e le norme vengono rispettate. E’ normale che lo spostamento degli alunni in altre classi necessità di ordine di servizio. Se questo non avviene, il preposto ed il lavoratore ha comunque l’obbligo di comunicare il rischio ed esonerarsi da responsabilità. Siamo sicuri che dopo alcune segnalazioni del genere, il datore di lavoro si esonererà dal distribuire gli alunni nelle altre classi nominando in alternativa un supplente.
    Tra l’altro, si tenga conto che, la parte terza della carta dei servizi scolastici
    (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html), prevede che LA SCUOLA (tramite tutta la sua organizzazione) garantisce un ambiente confortevole, igienico e sicuro. Mettere più alunni di quelli che un’aula può contenere violando le norme di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza, è sicuramente un rischio molto elevato degno di opportuna comunicazione da parte dei docenti preposti.
    Mimmo Didonna – C.T.U. del Tribunale di Bari
    Responsabile Scuola sicura del Codacons
    codacoba@tin.it

  • E’ necessario che non solo i dirigenti scolastici, ma docenti e genitori prendano seriamente atto della situazione.
    Come insegnanti, iniziamo a richiedere un ordine di servizio non solo ogni volta si debba gestire classi pollaio, ma pure nel caso si sia costretti ad entrare in servizio presso uno di questi istituti non a norma.
    Si prendano iniziative comuni per informari i Prefetti e le altre autorità preposte alla sicurezza.
    Ed informiamo i genitori…sappiamo quanto li temano tutti: dai dirigenti scolastici(i genitori sono utenti-finaziatori) ai politici ( i genitori sono i loro elettori…).
    Complimenti a Rienzi per la sua iniziativa.
    Salvatore Barbera

    RISPOSTA:
    Ovviamente! i docenti corrispondono alla figura dei preposti alla classe e sono in automatico destinatari di obblighi e sanzioni. Come si è avuto modo di dire in risposta ad un’altra domanda la quale risposta data si riproduce qui sotto in quando idonea anche a chiarire ed indicare la strada da percorrere proposta con questo messaggio, è tutta la scuola (ovviamente il persionale della scuola) che deve partecipare alla rilevazione e segnalazione dei rischi presenti e non solo il DS. Spetta ai docenti “curare” i rapporti scuola-famiglia, anche su questi fatti e in questi casi, e non solo per l’andamento dell’apprendimento e del comportamento dell’alunno.

    “Il docente, in virtù della consolidata giurisprudenza formatasi in materia di igiene e sicurezza, con il suo incarico di cattedra, è in automatico inquadrabile nella figura di preposto (vedasi: http://www.codacons.it/scuola/identificazione.html) con i relativi obblighi e consequenziali sanzioni di tipo penale in caso di inadempienza. Il Testo Unico in materia di igiene e sicurezza D.Lgs. nr. 81/08, nel raggruppare in modo organico tutte le norme emesse nel tempo in materia, ha anche inserito l’obbligo di effettuare, a cura del datore di lavoro (DS) la formazione dei dirigenti per la sicurezza (DSGA, responsabili di plesso, vicario, ecc.) e dei preposti che, in base al loro mansionario, possono essere inquadrati in tale figura. Il docente è responsabile e preposto alla classe, il responsabile del laboratorio è il preposto ed è responsabile del laboratorio e di chi lo frequenta, ecc.
    Pertanto, il preposto, come anche il semplice lavoratore, durante l’espletamente del servizio è responsabile del luogo di lavoro e del rispetto delle norme di igiene e sicurezza ed ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro qualsiasi rischio presente o norme non rispettate. Solo in questo modo il preposto è penalmente tutelato e le norme vengono rispettate. E’ normale che lo spostamento degli alunni in altre classi necessità di ordine di servizio. Se questo non avviene, il preposto ed il lavoratore ha comunque l’obbligo di comunicare il rischio ed esonerarsi da responsabilità. Siamo sicuri che dopo alcune segnalazioni del genere, il datore di lavoro si esonererà dal distribuire gli alunni nelle altre classi nominando in alternativa un supplente.
    Tra l’altro, si tenga conto che, la parte terza della carta dei servizi scolastici
    (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html), prevede che LA SCUOLA (tramite tutta la sua organizzazione) garantisce un ambiente confortevole, igienico e sicuro. Mettere più alunni di quelli che un’aula può contenere violando le norme di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza, è sicuramente un rischio molto elevato degno di opportuna comunicazione da parte dei docenti preposti.”

    Mimmo Didonna – C.T.U. del Tribunale di Bari
    Responsabile Scuola sicura del Codacons
    codacoba@tin.it

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