STALKING: DENUNCIATE SEMPRE CHI VI PERSEGUITA!

Ogni anno circa 70.000 donne sono vittime di stupri o di tentati stupri, pertanto con il nuovo reato di “stalking”, o atti persecutori, si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.
Attraverso tale previsione, dunque, è stata predisposta una rete di strumenti volti alla tutela della vittima delle condotte di molestie assillanti, che si articola sulla base di nuove previsioni processuali, sia sul versante cautelare sia su quello dell’anticipata acquisizione probatoria, modellate sulle “necessità” della persona che ha subito o sta subendo lo stalking.
Tali condotte, fino ad oggi, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie (art. 660 c.p.). Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso inidonee a fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di gravità maggiore, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima.
Le vittime sono soprattutto donne e, le molestie sono opera di ex mariti, ed ex conviventi ed ex fidanzati.
Tale tutela si integra, poi, attraverso un corollario di norme che manifestano una sorta di collaborazione delle istituzioni pubbliche (forze dell’ordine, presidi sanitari, servizi sociali) alla medesima persona.

Su questo blog potete raccontare le vostre esperienze in forma anonima – basterà non inserire i propri dati veri o usando pseudonimi al momento di inserire il commento – perchè ritengo che uno dei modi migliori per far emergere i problemi (e tentare di risolverli nel miglior modo possibile) sia quello di denunciare, parlare e trovare soluzioni che tengano conto dell’evolvere del tempo.

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