CONTINUANO I SUCCESSI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NONOSTANTE LA CASSAZIONE (E NONOSTANTE GLI ERRORI DI CHI HA OTTENUTO QUESTA SENTENZA BALORDA!)
INTANTO IL MIUR DEVE VERSARE ALTRI 200.000,00 EURO AD ALCUNI PRECARI DI COMO E ALBA DOVE I TRIBUNALI HANNO CONFUTATO L’ASSURDA E NEFASTA SENTENZA DELLA CASSAZIONE OTTENUTA DAI LEGALI DELLA UIL*.
C’È ANCORA LA (RAGIONEVOLE) SPERANZA DI VINCERE QUESTA BATTAGLIA… CHI NON HA FATTO RICORSO PUÒ ANCORA PRESENTARLO!
Caro ricorrente precario della scuola,
lo scorso 20 giugno la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del precariato della scuola pubblica, con una sentenza scandalosa, una vera e propria vergogna per la giustizia italiana: a nostro avviso, uno dei segni più evidenti della disfatta del nostro “Stato di diritto”!
LA SENTENZA E’ STATA OTTENUTA DAI LEGALI DEL NOTO ENTE* SENZA CHE QUESTI AVESSERO AVVERTITO PRIMA I TANTI ALTRI LEGALI E ASSOCIAZIONI CHE AVREBBERO POTUTO COSTITUIRE UN COLLEGIO DIFENSIVO FORTE E COMPATTO.
Il risultato di tale gravissimo comportamento è, appunto, la sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012, con cui la Cassazione ha creduto di poter porre fine alle migliaia di cause per la stabilizzazione dei precari della scuola pendenti presso tutti i Tribunali della nostra penisola, ritenendo che il sistema delle supplenze rappresenterebbe “un percorso formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami e vale a connotare di una sua intrinseca “specialità e completezza” il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico”.
Infatti, su questi presupposti la Cassazione ha, per un verso, ammesso che un siffatto sistema di reclutamento non può che generare la precarietà del lavoro, ma, per altro verso, ha altresì offeso i precari nel considerarli come una sorta di PRIVILEGIATI, che, parole testuali, godrebbero di “una sostanziale e garantita (anche se in futuro) immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile solo attraverso il concorso e, per quelli privati, può risultare di fatto un approdo irraggiungibile”, giungendo così a negare – a questi “privilegiati” – sia la stabilizzazione del posto di lavoro, che il risarcimento del danno arrecato da parte del MIUR!
La ragione di fondo di una simile sciagurata decisione è nascosta in poche righe della sentenza: secondo la Cassazione dovrebbero rilevare, a discapito della giustizia per migliaia di lavoratori precari, “indifferibili esigenze di carattere economico che impongono –in una situazione di generale crisi economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio- risparmi doverosi”….per dirla più semplice: “MANCANO I SOLDI: NON SI PUÒ FARE NIENTE PER VOI!”.
Parole che fanno accapponare la pelle e che non possono che suscitare rabbia e sdegno, in quanti, come noi, credono che comunque si possa fare ancora qualcosa in questo Paese e che la giustizia esista ancora.
**** **** ****
Queste erano le brutte notizie…ora, però, arrivano le buone! Appena pochi giorni dopo questa nefasta sentenza, i legali del Codacons, per nulla scoraggiati e convinti che la guerra sia soltanto cominciata, hanno già ottenuto due fantastiche vittorie dinanzi al Tribunale di Como e di Alba, rispettivamente del 3 e del 4 luglio!
I giudici in questione sono infatti rimasti fermi sulle proprie posizioni, lasciando intendere che dalla sentenza della Cassazione, in realtà, non può derivare alcun sbarramento in tema di differenze retributive, che certamente spettano ai precari della scuola in base al principio di eguaglianza e non discriminazione sancito a livello comunitario e posto alla base di numerose pronunce della Corte di Giustizia in tema di precariato nel pubblico impiego.
Così, infatti, si legge in una delle due recentissime sentenze di accoglimento emesse nei confronti di ben 5 ricorrenti che, come lei, hanno dato fiducia al Codacons per intraprendere questa battaglia contro il MIUR: “Il Ministero pone in rilievo la specialità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze, ma questo elemento non può costituire una ragione idonea ad escludere il diritto agli scatti stipendiali non avendo correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di fatto maturata. Non vi sono, infatti, ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve esser dichiarato il diritto delle parti ricorrenti a un trattamento econmico che tenga conto dell’anzianità di servizio maturata in condizioni di parità con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili e quindi con il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui questi ultimi pacificamente beneficiano ai sensi della normativa vigente” (sentenza n. 109/2012 del 4 luglio 2012 Trib. di Alba, Giudice Dott. Bottallo). Il Giudice di Alba ha altresì ritenuto che, in applicazione del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia in numerose sentenze, anche molto recenti, l’illegittimità del primo contratto a termine per mancanza di ragioni oggettive, temporanee ed eccezionali, si riverbererebbe su tutti quelli successivi, “posto che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è di fatto proseguito nel corso degli anni senza sostanziale soluzione di continuità per soddisfare esigenze di carattere permanente dell’Amministrazione” e su queste basi ha condannato il MIUR al risarcimento del danno, commisurato in una somma pari a oltre trentamila euro!!
**** **** ****
A tutto ciò si aggiunga che in tutti i giudizi avviati nel vostro interesse in tutta Italia è stata già sollevata da parte dei nostri legali la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE della normativa relativa al reclutamento del personale docente e ATA della scuola pubblica, di cui alla legge 124/1999. Sulla costituzionalità della medesima normativa siamo peraltro in attesa che si pronunci anche la Corte Costituzionale, a seguito dell’ordinanza di rimessione emessa da Tribunale di Trento nel settembre 2011 e, anzi, vi annunciamo sin da ora che presenteremo istanza di intervento in questo giudizio nel vostro interesse.E se anche tutto questo non Le dovesse bastare, caro ricorrente, sappia sin da ora che il Codacons non si fermerà e arriverà sino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per far valere la violazione della CEDU in tema di tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori! Del resto, è già in corso un procedimento di infrazione dello Stato italiano alla Commissione Europea per manifesta violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.Dunque!
La partita per i precari può considerarsi tutt’altro che chiusa, anzi…tutt’altro! E’solo all’inizio!
*NB
Cogliamo l’occasione, inoltre, per informare che erroneamente in una precedente comunicazione è stato indicato l’ANIEF, anziché la Uil, come ente che avrebbe assistito la parte perdente nel giudizio di Cassazione più volte menzionato.
Errore indotto da alcuni comunicati con cui l’ANIEF stessa si dichiarava intenzionata a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea avverso tale ingiusta pronuncia [http://www.anief.org/content_pages.php?pag=3580&sid]. Apprendiamo, pertanto, che la causa sarebbe stata, invece, patrocinata da un avvocato della Uil Scuola.
Tutte le considerazione e le critiche fin qui mosse al riguardo (CI SI RIFERISCE ALLE FRASI “Il “merito” di quanto è accaduto lo dobbiamo ad un’associazione, che dopo aver tanto sbandierato le proprie vittorie dinanzi ai giudici di primo grado, con frasi del tipo: “ci siamo rivolti al giudice************, e lui ci ha dato ragione….”(ci asteniamo da ogni commento, lasciando a Lei e alla Sua sensibilità qualsiasi considerazione in merito), ha pensato bene di arrivare sino in Cassazione, assumendosi così la responsabilità dell’esito di migliaia e migliaia di ricorsi proposti nell’interesse dei lavoratori precari senza prima coinvolgere le altre associazioni, che, come il Codacons, stanno oramai da lungo tempo impiegando tutte le proprie energie per vincere queste cause, peraltro ottenendo sino ad oggi formidabili successi (più del 95% dei ricorsi sinora presentati vinti, con condanne per il MIUR da capogiro!).“), quindi, devono considerarsi rivolte alla Uil Scuola e non all’ANIEF (stando ad espressa precisazione di quest’ultima, come da link in calce).
TESTO DIFFIDA ANIEF
PRECARI DELLA SCUOLA: QUALCUNO PERDE IN CASSAZIONE MA IL CODACONS VINCE ANCORA IN TUTT’ITALIA. COMUNICAZIONE DI RETTIFICA
CONTINUANO I SUCCESSI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NONOSTANTE LA CASSAZIONE (E NONOSTANTE GLI ERRORI DI CHI HA OTTENUTO QUESTA SENTENZA BALORDA!)
INTANTO IL MIUR DEVE VERSARE ALTRI 200.000,00 EURO AD ALCUNI PRECARI DI COMO E ALBA DOVE I TRIBUNALI HANNO CONFUTATO L’ASSURDA E NEFASTA SENTENZA DELLA CASSAZIONE OTTENUTA DAI LEGALI DELLA UIL*.
C’È ANCORA LA (RAGIONEVOLE) SPERANZA DI VINCERE QUESTA BATTAGLIA… CHI NON HA FATTO RICORSO PUÒ ANCORA PRESENTARLO!
Caro ricorrente precario della scuola,
lo scorso 20 giugno la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del precariato della scuola pubblica, con una sentenza scandalosa, una vera e propria vergogna per la giustizia italiana: a nostro avviso, uno dei segni più evidenti della disfatta del nostro “Stato di diritto”!
LA SENTENZA E’ STATA OTTENUTA DAI LEGALI DEL NOTO ENTE* SENZA CHE QUESTI AVESSERO AVVERTITO PRIMA I TANTI ALTRI LEGALI E ASSOCIAZIONI CHE AVREBBERO POTUTO COSTITUIRE UN COLLEGIO DIFENSIVO FORTE E COMPATTO.
Il risultato di tale gravissimo comportamento è, appunto, la sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012, con cui la Cassazione ha creduto di poter porre fine alle migliaia di cause per la stabilizzazione dei precari della scuola pendenti presso tutti i Tribunali della nostra penisola, ritenendo che il sistema delle supplenze rappresenterebbe “un percorso formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami e vale a connotare di una sua intrinseca “specialità e completezza” il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico”.
Infatti, su questi presupposti la Cassazione ha, per un verso, ammesso che un siffatto sistema di reclutamento non può che generare la precarietà del lavoro, ma, per altro verso, ha altresì offeso i precari nel considerarli come una sorta di PRIVILEGIATI, che, parole testuali, godrebbero di “una sostanziale e garantita (anche se in futuro) immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile solo attraverso il concorso e, per quelli privati, può risultare di fatto un approdo irraggiungibile”, giungendo così a negare – a questi “privilegiati” – sia la stabilizzazione del posto di lavoro, che il risarcimento del danno arrecato da parte del MIUR!
La ragione di fondo di una simile sciagurata decisione è nascosta in poche righe della sentenza: secondo la Cassazione dovrebbero rilevare, a discapito della giustizia per migliaia di lavoratori precari, “indifferibili esigenze di carattere economico che impongono –in una situazione di generale crisi economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio- risparmi doverosi”….per dirla più semplice: “MANCANO I SOLDI: NON SI PUÒ FARE NIENTE PER VOI!”.
Parole che fanno accapponare la pelle e che non possono che suscitare rabbia e sdegno, in quanti, come noi, credono che comunque si possa fare ancora qualcosa in questo Paese e che la giustizia esista ancora.
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Queste erano le brutte notizie…ora, però, arrivano le buone! Appena pochi giorni dopo questa nefasta sentenza, i legali del Codacons, per nulla scoraggiati e convinti che la guerra sia soltanto cominciata, hanno già ottenuto due fantastiche vittorie dinanzi al Tribunale di Como e di Alba, rispettivamente del 3 e del 4 luglio!
I giudici in questione sono infatti rimasti fermi sulle proprie posizioni, lasciando intendere che dalla sentenza della Cassazione, in realtà, non può derivare alcun sbarramento in tema di differenze retributive, che certamente spettano ai precari della scuola in base al principio di eguaglianza e non discriminazione sancito a livello comunitario e posto alla base di numerose pronunce della Corte di Giustizia in tema di precariato nel pubblico impiego.
Così, infatti, si legge in una delle due recentissime sentenze di accoglimento emesse nei confronti di ben 5 ricorrenti che, come lei, hanno dato fiducia al Codacons per intraprendere questa battaglia contro il MIUR: “Il Ministero pone in rilievo la specialità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze, ma questo elemento non può costituire una ragione idonea ad escludere il diritto agli scatti stipendiali non avendo correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di fatto maturata. Non vi sono, infatti, ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve esser dichiarato il diritto delle parti ricorrenti a un trattamento econmico che tenga conto dell’anzianità di servizio maturata in condizioni di parità con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili e quindi con il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui questi ultimi pacificamente beneficiano ai sensi della normativa vigente” (sentenza n. 109/2012 del 4 luglio 2012 Trib. di Alba, Giudice Dott. Bottallo). Il Giudice di Alba ha altresì ritenuto che, in applicazione del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia in numerose sentenze, anche molto recenti, l’illegittimità del primo contratto a termine per mancanza di ragioni oggettive, temporanee ed eccezionali, si riverbererebbe su tutti quelli successivi, “posto che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è di fatto proseguito nel corso degli anni senza sostanziale soluzione di continuità per soddisfare esigenze di carattere permanente dell’Amministrazione” e su queste basi ha condannato il MIUR al risarcimento del danno, commisurato in una somma pari a oltre trentamila euro!!
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A tutto ciò si aggiunga che in tutti i giudizi avviati nel vostro interesse in tutta Italia è stata già sollevata da parte dei nostri legali la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE della normativa relativa al reclutamento del personale docente e ATA della scuola pubblica, di cui alla legge 124/1999. Sulla costituzionalità della medesima normativa siamo peraltro in attesa che si pronunci anche la Corte Costituzionale, a seguito dell’ordinanza di rimessione emessa da Tribunale di Trento nel settembre 2011 e, anzi, vi annunciamo sin da ora che presenteremo istanza di intervento in questo giudizio nel vostro interesse.E se anche tutto questo non Le dovesse bastare, caro ricorrente, sappia sin da ora che il Codacons non si fermerà e arriverà sino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per far valere la violazione della CEDU in tema di tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori! Del resto, è già in corso un procedimento di infrazione dello Stato italiano alla Commissione Europea per manifesta violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.Dunque!
La partita per i precari può considerarsi tutt’altro che chiusa, anzi…tutt’altro! E’solo all’inizio!
*NB
Cogliamo l’occasione, inoltre, per informare che erroneamente in una precedente comunicazione è stato indicato l’ANIEF, anziché la Uil, come ente che avrebbe assistito la parte perdente nel giudizio di Cassazione più volte menzionato.
Errore indotto da alcuni comunicati con cui l’ANIEF stessa si dichiarava intenzionata a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea avverso tale ingiusta pronuncia [http://www.anief.org/content_pages.php?pag=3580&sid]. Apprendiamo, pertanto, che la causa sarebbe stata, invece, patrocinata da un avvocato della Uil Scuola.
Tutte le considerazione e le critiche fin qui mosse al riguardo (CI SI RIFERISCE ALLE FRASI “Il “merito” di quanto è accaduto lo dobbiamo ad un’associazione, che dopo aver tanto sbandierato le proprie vittorie dinanzi ai giudici di primo grado, con frasi del tipo: “ci siamo rivolti al giudice************, e lui ci ha dato ragione….”(ci asteniamo da ogni commento, lasciando a Lei e alla Sua sensibilità qualsiasi considerazione in merito), ha pensato bene di arrivare sino in Cassazione, assumendosi così la responsabilità dell’esito di migliaia e migliaia di ricorsi proposti nell’interesse dei lavoratori precari senza prima coinvolgere le altre associazioni, che, come il Codacons, stanno oramai da lungo tempo impiegando tutte le proprie energie per vincere queste cause, peraltro ottenendo sino ad oggi formidabili successi (più del 95% dei ricorsi sinora presentati vinti, con condanne per il MIUR da capogiro!).“), quindi, devono considerarsi rivolte alla Uil Scuola e non all’ANIEF (stando ad espressa precisazione di quest’ultima, come da link in calce).
TESTO DIFFIDA ANIEF