Ancora una volta il mondo della scuola patisce riforme previdenziali ingiuste. L’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, da ultimo, il decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, hanno modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa SOLTANTO per il personale che abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. Questa disposizione ha cancellato i diritti quesiti per migliaia di insegnanti e Ata, capovolgendo le loro legittime aspettative di vita e di sussistenza.
L’azione riguarda il personale “pensionando” della scuola, che maturera’ i requisiti del pensionamento secondo il precedente sistema, non entro il 31 dicembre 2011, bensi entro il 31 agosto 2012 E CHE PER QUESTO INGIUSTO SBARRAMENTO TEMPORALE restererà escluso dalla possibilità di andare in pensione con l’applicazione delle norme più favorevoli.
L’azione, che sarà proposta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, mira all’annullamento e sospensione degli atti generali applicativi di questo nuovo impianto normativo, nonchè alla loro corretta interpretazione (D.M. n.22 del 12 marzo 2012 e C.M. n.23 del 12 marzo 2012, Circolare Inps n. 35 e 37 del 14 marzo 2012), ed alla proposizione della relativa questione di costituzionalità che mira a consentire il vaglio della Corte Costituzionale, perché emerga la gravissima illegittimità costituzionale dell’impianto normativo e delle disposizioni transitorie per l’ingiusta compromissione dei diritti gia’ acquisiti e la violazione dei principi che informano la disciplina del proprio contratto di lavoro, nonchè ad avanzare le giuste richieste di risarcimento del danno patito.
Il Governo pare aver ignorato la particolarità del settore scolastico e delle norme di riferimento e il Ministero dell’Istruzione male interpreta l’impianto normativo alla luce della particolarità del settore scolastico. Le esigenze di governo della spesa pubblica non hanno tenuto conto della circostanza che il personale della scuola matura i requisiti per la pensione secondo regole proprie. E’ noto, infatti, che nella scuola l’anno scolastico rappresenta e coincide anche con l’anno di servizio per gli insegnanti. L’art. 1, comma 1 del D.p.r. n.351 del 1998 collega la cessazione dal servizio nel comparto scuola con l’inizio dell’anno scolastico. La particolarità del sistema della scuola, peraltro, è confermata da tutte le norme anche di stampo pensionistico che si sono via via succedute (si pensi all’art. 59, comma 9 L n.449/1997; all’ art. 1 comma 2 lettera a) e comma 5 lettera d) L.247/2007; art.12 L.122/2010 e art.1 comma 21 L.148/2011).
Rammentiamo quanto affermato dal C.d.S., sez. consultiva per gli atti normativi in sede di parere reso il 9 giugno 2009 n. 1943/09 sull’art. 4 della L. 15/09 in tema di azione collettiva nei confronti della P.A.: “…La privatizzazione del pubblico impiego e la riforma della dirigenza, le leggi “Bassanini” e i conseguenti decreti di attuazione, la riforma del titolo V della Costituzione, le leggi di semplificazione normativa per il 2003 e 2005, la riforma della Legge n. 241 del 1990 (Leggi 15 e 80 del 2005), hanno prepotentemente veicolato nel sistema amministrativo la concezione sostanziale del buon andamento….. Lo sforzo del creatore di norme, così come quello dell’interprete, appare proiettato nel coordinare questi due principi (buon andamento e legalità), specie nella materia dell’organizzazione, dove maggiore è il peso che il valore economico del buon andamento sta assumendo, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da tempo giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione dell’attività amministrativa rivolta alla soddisfazione del cittadino”.
Lo Stato ha in questa faccenda anche la veste di datore di lavoro, ed insieme a tutti i datori di lavoro E’ IL PRIMO A DOVER RISPETTARE I PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE POSTI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA E DAGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL CODICE CIVILE. In particolare il principio di correttezza e buona fede “si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”.(Corte di Cassazione Sez. lavoro del 25 gennaio 2011, n. 1699; Cass. sez. lav., 13 maggio 2004 n. 9141)).
Interessati al ricorso sono pertanto:
- tutti gli insegnanti della scuola pubblica che hanno presentato entro il 30 marzo 2012 domanda di pensione e/o certificazione ex D.M. del Miur n.22/2012, ma che avrebbero maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza secondo le vecchie regole, entro il 31/08/2012, e tutti coloro che, di conseguenza, sono esclusi dalle norme transitorie di favore dell’art. 24 commi 14, 15 e ss, di cui alla C.M. 23 del 12 marzo 2012.
- E’ interessato all’azione quindi il personale della scuola che raggiunga i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, entro agosto 2012 e non entro dicembre 2011. Ancora è interessato il perosnale della scuola che raggiunga i requisiti utili per la pensione di vecchiaia di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) entro l’agosto 2012 e non entro il dicembre 2011. Nonchè lo stesso personale che raggiunga il limite di anzianità contributiva di 40 anni sempre entro agosto 2012 e non entro la predetta data del 31 dicembre 2011. Infine, chi abbia compiuto almeno 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2012
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Rete fissa scatto 30 cent al minuto 76 cent/ Tim scatto 16 cent al minuto 94 cent/Vodafone scatto 16 cent al minuto 94 cent/Wind scatto 15 cent al minuto 97 cent/Tre scatto 31 cent al minuto 2,59 euro/N.B. i prezzi esposti sono comprensivi di IVA
L’ADESIONE AL RICORSO COLLETTIVO, PUO’ ESSERE FATTA SEMPLICEMENTE COMPILANDO IL FORM CHE VI PERMETTERA’ DI RICEVERE VIA MAIL LA MODULISTICA NECESSARIA PER PARTECIPARE ALL’AZIONE ALL’INDIRIZZO WEB
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…PIU’ SIETE PIU’ E’ FACILE OTTENERE GIUSTIZIA !!!!
Gent.mo Avvocato,
Sono una insegnante elementare di ruolo nata nel 1952.
Abito e insegno a Cantù (CO).
Purtroppo , avendo appreso con ritardo il ricorso organizzato per la pensione, (le domande sono scadute il 31/03/2012), non ho potuto parteciparvi.
C’è qualche possibilità di partecipare al ricorso collettivo che state preparando?
Attendo fiduciosa una risposta.
Cantù, 25/04/2012
Con stima
Anna SIMONE