MESSICO: NESSUNA PENALE PER CHI RINUNCIA AL VIAGGIO

L’allarme sanitario mondiale legato alla febbre suina ha portato numerosi paesi, tra cui l’Italia, a sconsigliare vivamente i viaggi in Messico.

Molte persone che hanno acquistato tempo fa pacchetti turistici per questa nazione, mi stanno scrivendo in cerca d’aiuto, non sapendo come comportarsi con le agenzie di viaggio in caso di rinuncia alla vacanza.

Ebbene, chiarisco subito che il viaggio può essere disdetto senza alcuna penale a carico del consumatore.

Nello specifico:

– La normativa di riferimento è il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (che ha recepito il D.Lgs. n. 111/1995), meglio noto come  Codice del Consumo;

Chi non vuole più partire ha diritto al rimborso integrale di quanto versato. Non si tratta, infatti, di una rinuncia volontaria, ma di una causa di forza maggiore. Per questo il consumatore ha diritto al rimborso integrale, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore (art. 92) può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo; se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione;

Se il consumatore si trovava già in Messico, ha diritto ad un risarcimento solo se l’assicurazione stipulata al momento della partenza prevedeva una copertura in casi di questo tipo; è opportuno, quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati;

Se è il consumatore è costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l’anticipo erano evitabili;

In caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali.

In caso di ulteriori dubbi vi invito a porre su questo blog le vostre domande.

3 Commenti

  • viaggio di nozze.Dal 15/06 al 28/06 tour della california poi sucessivo trasferimento in messico per un soggiorno a playa paradiso fino al 04/07.
    l’agenzia viaggi sostiene che non possiamo essere rimborsati dei voli (gia’ pagati) che in caso di annullamento dobbiamo pagare la penale e che non corriamo alcun rischio riguardo al tour in california. noi vorremmo cambiare totalmente meta, ovvero continente. potremmo avere da voi delle delucidazioni in merito.
    grazie sin d’ora.

    samantha e moreno

  • preferisco viaggiare enormemente in aereo: 1) puntualita, 2) meno fatica, 3) Lecce milano peresempio 1 ora e unquarto (per sentito dire) e quello il tempo no?.

  • gentile Dott. Rienzi.
    Io ho prenotato (e pagato) con E dreams due biglietti per il messico (15 Giugno – 15 Luglio 2009 con tariffa “non rimborsabile”. Ho scritto alla compagnia dicendo che voglio cancellare i voli e citando una sentenza datata 30 Aprile 2009:
    Come ha stabilito il 30/04/09 la III Sez. Civile della Corte di Cassazione
    con sentenza n.16315/07:
    “il viaggiatore va rimborsato se nel luogo di villeggiatura scoppia un
    epidemia”.
    Mi hanno rispposto che ho solo diritto al rimborso delle tasse aeroportuali (circa un 200 euro complessive) e non dell’intero biglietto (circa 1500).
    Come mi devo comportare?
    Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *