L’ignoranza non è solo dei più poveri..


A parte lo spettacolo indecoroso di avvocati che sulle scale del Palazzaccio, tempio del diritto e della giustizia, tempestano i passanti di volantini per chiedere il voto, oggi è successa una cosa incredibile: un avvocato di nome Andrea Borgheresi, delegato della Cassa Forense, irritato perché il Codacons ha preso posizione a favore della raccolta firme a tutela dei professionisti avvocati contro la Cassa stessa, ha aggredito verbalmente il presidente dell’Associazione contestata mentre si recava a votare per i delegati della Cassa stessa e ha preteso – con una violenza verbale inaudita – di fare una domanda, e cioè:

Che c’entra il Codacons con i professionisti?

A questa persona, la cui ignoranza crassa dispiace perché offende la categoria degli avocati, una piccola lezione di diritto:

Contratti del consumatore e identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del Consumo

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l’acquisto dell’autovettura). Ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non e’ il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto. Di conseguenza, la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per esigenze di vita quotidiane estranee all’esercizio di attività professionali o imprenditoriali.

La semplice indicazione della partita Iva nel contratto sottoscritto dal professionista è irrilevante per escludere che quest’ultimo si possa considerare consumatore.

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, n.6578

Ci auguriamo che il livello di conoscenza del mondo del diritto e delle funzioni di Associazioni come il Codacons cresca, non solo tra gli avvocati ma tra tutti i cittadini: per questo abbiamo invitato anche la (neo) premier Giorgia Meloni al nostro convegno del 18 ottobre, nel corso del quale si affronteranno i temi del consumerismo dalla A alla Z. Un’ottima occasione per rimediare a queste clamorose, antiche, purtroppo ancora diffuse carenze culturali e informative!

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