Siamo alla frutta: i diritti più essenziali calpestati!

Lilli Gruber

Sono e mi ritengo non certo un sostenitore della destra ma quel che ho visto e sentito ieri sera in TV mi sconvolge e preoccupa come giurista. Ieri infatti la rete La7, attraverso Lilli Gruber, ha dato un esempio molto pericoloso per i nostri giovani e non, di come si possa esaltare in TV la commissione di crimini spregevoli.
Gli art. 617 e 615 bis e altri del nostro Codice penale a tutela della privacy vietano la diffusione di comunicazioni telefoniche tra terzi non consenzienti e puniscono con pene severe chi lo fa.

Ebbene, ieri ho appreso che qualcuno ha rubato le comunicazioni private di un partito italiano, le ha consegnate a un certo Giacomo Salvini – ragazzotto ricciuto che si autodefinisce, forse, scrittore – il quale le ha raccolte in un libro, che un editore ha stampato e che una rete TV, il giorno prima dell’uscita del libro, ha messo al centro di un’intera puntata del bel programma della Gruber. In questo modo garantendo una massiccia vendita del volume e un cospicuo bottino al crimine commesso.

Ma siccome, se continua così – che tutto si traduce in come far soldi e quel Mauro ricciuto, come i suoi commentatori nel programma, confonde il prodotto di un crimine con una “notizia” (“Io se ho una notizia la pubblico…”) e invece di trasmettere quel prodotto alla magistratura penale ne fa oggetto di esaltazione televisiva inducendo altri a ritenere che il tutto fosse lecito e da imitare – presto la nostra vita senza regole sarà una giungla piena di tranelli e criminali a piede libero.

Oggi io trasmetto questo mio articolo sul blog alla Procura della Repubblica di Roma perché avvii una doverosa istruttoria contro:

  • Gli ignoti che hanno rubato le conversazioni;
  • Il ricciuto giovanotto che le ha prese e messe in un libro e il suo editore;
  • Lilli Gruber e il suo editore che hanno esaltato il crimine commesso confondendolo con una “notizia”, e quanti altri hanno commesso i reati puniti dagli art. 617 e 615 bis del nostro Codice Penale.

Solo così oggi mi posso sentire ancora un giurista degno di vivere e lavorare nel nostro Paese.

Art. 615 bis: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.
Art. 617 c.p. “Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo”.

E se non siamo imputabili anche noi telespettatori per concorso è solo perché abbiamo commesso il fatto reato non “fraudolentemente”, ma assistendo a un terzo che lo commetteva – in una TV aperta a tutti.

Amen!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *