SOVRAINDEBITAMENTO: FUNZIONA O NO?

Cari amici, come saprete – finalmente: ma la “bontà” è ancora tutta da dimostrare – da quest’anno è possibile ricorrere a una forma particolare di tutela per tutti coloro i quali sono “stretti dai debiti”.

Ebbene: riportiamo sotto uno stralcio delle disposizioni in materia e vi chiediamo di raccontare qui la vostra esperienza!

Anche perché alcune materie – come ad esempio le morosità nelle locazioni – sembrano non essere ricomprese in questa “procedura”.

Pertanto, anche per indirizzare a chi di competenza le istanze necessarie, vi invitiamo a postare (anche in forma anonima ma inserendo al momento dell’inserimento un indirizzo di posta valido per essere ricontattati) i vostri casi specifici.

INSOMMA E’ DAVVERO UTILE?

IN QUALI CASI E PERCHE’ VI DOVREBBE SERVIRE?

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 gennaio 2012, n. 24

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Capo II Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – § 1 Disposizioni generali

Articolo 6
Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Articolo 7
Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

1 Commento

  • Homo maialis: l’involuzione del genere umano.

    A Darwin o ci credi oppure no, prendere o lasciare. E se ci credi, allora vuol dire che anche tu accetti il fatto di essere l’ultimo anello della catena evolutiva che ti vuole strettamente imparentato alla scimmia. La teoria dell’evoluzione, però, non è detto che muti sempre in meglio le cose e la specie umana, nella fattispecie! Anzi, a volte fa addirittura retromarcia, rompe gli anelli della catena evolutiva e si perde lungo la strada dell’involuzione e degenerazione del genere umano. Così può succedere che l’homo sapiens nell’era della malapolitica, dei festini, delle ruberie e delle porcherie a gogo, involva nell’homo maialis! Uno dei meccanismi principali che regola l’evoluzione della specie è l’influenza che l’ecosistema esercita sul ciclo vitale della natura e degli organismi viventi. L’essere umano, ad esempio, si è trovato in passato nelle condizioni di subire dei grossi cambiamenti: il clima glaciale e desertico, e i grandi predatori. Questi elementi ormai sono stati superati, si sono estinti nella notte dei tempi. Oggi, l’influenza che subisce il genere umano viene più dai suoi simili che da altri fattori naturali e da elementi esterni. Più precisamente da quella sottospecie di uomini che pensano solo a fare soldi, carriera e successo. Una sottospecie del genere umano, risoluta e dissoluta, che in nome del proprio benessere e in virtù del dio denaro è disposta a tutto: rubare, tradire, ammazzare, darsi al vizio! Allora, secondo la teoria dell’evoluzione, o meglio la teoria dell’involuzione della specie, si aprono davanti a te due strade e ti ritrovi inesorabilmente, davanti ad un bivio, a dover scegliere: o ti adegui e ti trasformi in un maiale famelico come “loro”, pronto a divorare tutto quello che ti capita a tiro, oppure ti rassegni a soccombere e a fare da preda ai moderni predatori. Ma c’è una terza via che va ben oltre l’involuzione: la rivoluzione del genere umano. La ribellione dell’homo iracundo, che una volta per tutte s’incazza sul serio e ristabilisce il naturale equilibrio delle cose: “loro” nel porcaio e la “gente per bene” in Parlamento!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *