SANITA’: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA LO STATO ITALIANO A RISARCIRE 433 MEDICI SPECIALIZZATI!!


VITTORIA DEL CODACONS: OGNUNO DI ESSI OTTERRA’ QUASI 7.000 EURO DI RISARCIMENTO PER OGNI ANNO DI MANCATA RETRIBUZIONE DURANTE I PERIODI DI SPECIALIZZAZIONE

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CONDANNATA A PAGARE 42 MILIONI DI EURO

Ennesima vittoria del Codacons sul fronte dei medici specializzati. Il Tribunale di Roma, infatti, accogliendo il ricorso dell’associazione promosso per conto di 433 medici specializzati, ha disposto un mega risarcimento pari a 6.714 euro ciascuno (più gli interessi legali) per ogni anno di specializzazione, per un totale di circa 20 milioni di euro.
La II sezione civile del Tribunale (Giudice Dott.ssa Laura Scalia) ha pienamente riconosciuto le tesi del Codacons, che da anni si batte per far ottenere ai medici il risarcimento per gli anni di specializzazioni non retribuiti, in violazione delle norme nazionali e comunitarie.
Nel motivare la sua decisione il Tribunale scrive:
“si tratta di fare applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le più recenti pronunzie. Tanto esposto i principi enunciati in materia di cassazione sono i seguenti: a) La violazione perpetrata dallo Stato Italiano, che ha tardivamente ed in modo errato ed incompleto trasposto a livello nazionale le direttive comunitarie sufficientemente precise e circostanziate, dà luogo ad un illecito da inadempimento di una obbligazione […] La Presidenza del Consiglio dei Ministri va quindi condannata al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni più sopra indicate, della somma di € 6.714,00 per ciascuno degli anni dei corsi di specializzazione effettuati, oltre interessi dalla data della domanda di lite e rivalutazione”.
“Si tratta di una sentenza molto importante, che riconosce i diritti lesi dei medici italiani e dispone un mega-risarcimento danni in loro favore – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Questa sentenza si aggiunge alla precedente ottenuta dal Codacons, e porta a quasi 1.000 il numero totale degli specializzati risarciti grazie alla nostra associazione, per una somma complessiva pari a circa 42 milioni di euro di indennizzo”.
Ora il Codacons avvierà una serie di nuovi ricorsi, analoghi a questo che ha avuto esito positivo, per conto dei medici specializzati iscritti al sindacato SUMAI, i quali potranno avvalersi dell’assistenza agevolata dell’associazione ed ottenere un identico risarcimento.

5 Commenti

  • Non siamo stati avvisati per email di questo (splendido!!) risultato e non è disponibile la copia della sentenza, come è accaduto in precedenza nel blog vecchio. vorrei sapere se ci state lavorando e vi auguro un ottimo 2013!

  • Egr. Avv. Rienzi, sono un Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) per una primaria multinazionale americana. Sono profondamente disgustato per l’incivile descrizione della nostra categoria e per i suoi desiderata di ELIMINAZIONE degli ISF, che lei fa e auspica in una sua recente intervista pubblica.
    Ma oltre a questo ignobile delirio di ELIMINAZIONE degli ISF, figura professionale ampiamente normata da legislazione nazionale e regionale, nell’articolo in questione lei pronuncia una serie di emerite sciocchezze che si sarebbe potuto evitare se, tenendo a bada il suo smisurato ego, si fosse minimamente documentato sulla materia di cui ha con tanta pochezza discettato. Una su tutte: gli informatori scientifici ESISTONO IN TUTTO IL MONDO, non sono un’esclusiva italiana; e forse le sfugge che le aziende di generici sono… anch’esse aziende farmaceutiche che debbono fare business! O pensava fossero delle simpatiche bocciofile dedite al volontariato? Spero abbia l’educazione innanzi tutto di CHIEDERE SCUSA A TUTTI NOI INFORMATORI per la sua ignobile espressione e poi, sempre dopo un bel bagnetto di umiltà, la invito a seguirmi in queste righe che potrebbero illuminarla sul mondo dei generici:
    – per definizione le copie generiche sono “essenzialmente simili” agli originatori nati da ricerca (quindi non possono essere “migliori” e neppure uguali, lo dice l’AIFA).
    – Lo Stato NON RISPARMIA NEPPURE UN CENTESIMO se vengono prescritti poco o tanto i generici, perchè il SSN per ogni principio attivo (a brevetto scaduto) paga sempre e solo il prezzo più basso, ovvero quello pubblicato il 15 di ogni mese sulle Liste di Trasparenza dell’AIFA, che si tratti di un generico o di un branded di ricerca; se c’è una differenza di prezzo questa è a carico del cittadino, che non è stato mai obbligato da nessuno a pagarla (tantomeno dal farmacista, come vedrà in seguito, anzi…), si tratta quindi di spesa PRIVATA (voluttuaria) e non di spesa pubblica.
    – Per legge, il farmacista guadagna di più se dispensa un generico piuttosto che un farmaco di ricerca, questo perchè il legislatore “amico” ha stabilito che lo sconto (che poi è il guadagno del farmacista) fosse del 41,5% per il generico e del 33,33% per il branded di ricerca; inoltre in ottemperanza alle leggi 405/2001 e 178/2002, il Farmacista che riceve una ricetta con un branded che richede una differenza di prezzo a carico del cliente, E’ OBBLIGATO a proporre il generico a costo zero per il cittadino e questi sceglie se pagare la differenza o no.
    – Nell’Italia illegale lo sconto di legge del 41,5% per i generici è solo una norma non rispettata, perchè (lo potrà facilmente documentare anche da fonti AIFA) si è diffusa la pratica illegale degli extrasconti alle farmacie che ordinano i generici direttamente all’azienda e non al grossista di zona, arrivando così a sconti anche del 80%, cioè il Farmacista da quel farmaco generico guadagnerà lo 80% del prezzo che il SSN pagherà! Dal corrispondente originatore guadagnerà solo il 33,33%, cosa gli conviene dispensare, e senza far pagare al cittadino eventuali differenze?
    – C’è una legge del ’96, non applicata da tutte le Regioni ma c’è, secondo la quale il farmaco originatore viene pagato dalla Regione MENO dei corrispondenti generici per una quota che va dal 1,5% al 3,75%, ovvero se per assurdo i medici di quelle Regioni prescrivessero solo branded di ricerca e non generici, le casse regionali spenderebbero DI MENO! Ma ovviamente questo non avviene…
    – Nell’ambito della Spending Review a ferragosto 2012(perchè a ferragosto?) il ministro Balduzzi emana un decreto d’urgenza per obbligare i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta (MMG e PLS) ad indicare nella ricetta SSN il principio attivo e non il brand, spingendo dichiaratamente al consumo dei generici che “allo Stato costano il 20% in meno, a volte anche molto meno”, dichiara ripetutamente Balduzzi, diffondendo un clamoroso e intenzionale falso ideologico amplificato dai media, dal Codacons e da lei stesso; una bufala completa perchè il prezzo di rimborso da parte dello Stato per i farmaci, generici o originatori, è IDENTICO! E’ il prezzo di riferimento aggiornato mensilmente sulle Liste di Trasparenza dell’AIFA.
    – In diverse Regioni molte ASL pagano premi in denaro, con dei contest ben definiti, ai MMG e PLS che prescrivono percentuali prestabilite di generici anzichè i corrispondenti originatori di ricerca; ovvero, non si risparmia un solo centesimo di denaro pubblico in farmaci, mentre si spende in incentivi per i Medici (per non parlare di quello che si gratificano da sè i Dirigenti di settore).
    – E’attualmente in discussione il nuovo sistema di remunerazione delle Farmacie, attribuendo non più una percentuale di sconto sul prezzo del farmaco ma un tot/pezzo; in più (poteva mancare?) Balduzzi propone un bonus per il Farmacista di 10 cent per ogni pezzo di generico esitato al posto del corrispondente branded di ricerca; e ricordo sempre che i due farmaci al SSN costano IN MANIERA UGUALE!
    – Tutta questa legislazione “troppo amica” del farmaco generico e contro il farmaco di ricerca sta creando delle fortissime distorsioni di mercato, tanto che l’autorevole Istituto Bruno Leoni, noto covo di comunisti, è intervenuto in maniera fortemente critica sul decreto di ferragosto (http://www.federaisf.org/Start/HDefault.aspx?Newsid=7137).
    – Quando scade un brevetto, il prezzo di riferimento (cioè di rimborso per quel principio attivo, branded o generico) crolla regolarmente del 65-70%: non basta? E’ tantissimo! E ogni ulteriore riduzione non può che andare a detrimento della qualità e della sicurezza del prodotto. Consideri che del risicato prezzo di fustella del generico, nella migliore (e mai realizzata) delle ipotesi, all’azienda arriva si e no il 50% e spesso molto di meno per la pratica illegale degli extrasconti; giudichi lei se da introiti/pezzo così bassi si possa assicurare la messa in vendita di un farmaco con buon principio attivo, eccipienti controllati, norme di good manufacturing practice, confezionamento, distribuzione, tasse, remunerazione della filiera e… guadagni! E’ letteralmente impossibile, a meno che questi farmaci non si vendano a volumi così elevati da garantire comunque un’elevata redditività. Come si fa? Ci pensa il legislatore che…ops! non è che è anche partecipe del ricco e garantito mercato dei generici? Chissà!…
    Per concludere Avv. Rienzi, tutta questa legislazione pro generico, tutta questa campagna a senso unico, sarebbe accettabilissima e anzi doverosa -lo dico responsabilmente – se scaturisse un vantaggio chiaro per la collettività; invece, senza ombra di dubbio, NON C’E’ ALCUN RISPARMIO PER LE CASSE DELLO STATO PRESCRIVENDO I GENERICI, e allora perchè una decretazione d’urgenza (a ferragosto!)? NON C’E’ ALCUN BENEFICIO CLINICO PER I PAZIENTI NELL’USO DEL GENERICO, che al meglio è solo “essenzialmente simile”. E allora perchè? PERCHE’ LEI SI PERMETTE DI DIRE PUBBLICAMENTE DELLE SCEMPIAGGINI CHE OFFENDONO PROFONDAMENTE LA DIGNITA’ DEGLI ISF COME LAVORATORI E COME DONNE E UOMINI? CHIEDA PUBBLICAMENTE SCUSA AGLI INFORMATORI DEL FARMACO PER LE SUE ESTERNAZIONI DA NAZISTELLO DI PROVINCIA E SAPPIA CHE ANCHE GRAZIE AL SUO CONTRIBUTO SI STANNO PERDENDO MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO AD ALTO PROFILO, DAL DISGRAZIATISSIMO DECRETO BALDUZZI AD OGGI GIA’ 1200 COLLEGHI DI VARIE AZIENDE SONO IN MOBILITA’ CON PROCEDURE CHE CITANO SEMPRE LA STESSA MOTIVAZIONE (http://www.informatori.it/informatori/filepdf/Mobilità Abbott 2012.c.pdf). QUESTI SI SONO COSTI UMANI E SOCIALI GRAVISSIMI!
    Volevo infine segnalare al Codacons un pericolo: c’è un signore, tale Carlo Rienzi, che dice degli ISF da ELIMINARE: “E mica possiamo difendere tutti? Si riciclassero, andassero nelle farmacie a consigliare ai pazienti quali farmaci comprare”; ora il Sig. Rienzi, in astratto e solo su menti deboli, potrebbe ipoteticamente indurre a svolgere abuso della professione medica da parte di laureati in Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica, Medicina Veterinaria, Biologia, Informazione Scientifica sul Farmaco, ovvero professionisti NON medici, cosa evidentemente punita dalla legge.

    APPENDICE NORMATIVA AD USO DI AVVOCATI CURIOSI:
    L’Informazione scientifica sul astrafarmaco è un servizio pubblico perché:
    Art. 32 della Costituzione
    • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

    Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
    • 31. (Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci). – Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull’attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. …

    • Nell’ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

    Decreto Ministeriale 23 giugno 1981 – Art. 1- ripreso dal D. M. 23 novembre 1982 e D. M. 26 febbraio 1985.
    • ” L’ attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano …. deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all’ esigenza del contenimento dei relativi consumi”.

    D.Lgs. n. 541, 30/12/92
    • Art. 9 – L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico dagli informatori scientifici….
    • Art. 9. 3. L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno.
    • Art. 9 . 6. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’art. 14, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci….
    • Art. 14. Servizio scientifico.b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto…

    D.Lgs n.219/2006 Art. 122. Requisiti e attività degli informatori scientifici

    Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.

    Il servizio pubblico dell’informazione scientifica sul farmaco è pagato dallo Stato perché:
    La Deliberazione 2 ottobre 1990 del Comitato Interministeriale dei Prezzi : Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali- Provvedimento n. 29 / 1990 . ( Gazz. Uff. 11 / 10 / 1990 n. 238) definisce una nuova formula con la quale determinare il prezzo dei farmaci. Anche in questa formula viene inserita la spesa per informazione scientifica la quale è anche deducibile, entro un certo tetto, dal reddito d’impresa.

    I datori di lavoro non possono adoperare il lavoratore assunto come informatore scientifico del farmaco per altre mansioni perche:
    Art. 13 Statuto dei Lavoratori – Art. 2103 del Codice Civile”
    • “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto…

    L’attività di informazione scientifica sul farmaco non ha lo scopo di incrementare i consumi dei farmaci perché:
    Decreto Ministeriale 23 giugno 1981 – Art. 1- ripreso dal D. M. 23 novembre 1982 e D. M. 26 febbraio 1985.
    • ” L’ attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano …. deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all’ esigenza del contenimento dei relativi consumi”.

    D.Lgs n.219/2006 – Art. 122. Requisiti e attività degli informatori scientifici
    • Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono….

    Conclusioni
    Oggi l’aggiornamento del medico, per quanto riguarda la conoscenza delle specialità medicinali ad uso umano prodotte dalle aziende farmaceutiche, è per gran parte assicurato attraverso il colloquio con l’informatore scientifico, per cui non si può non considerare una corresponsabilità di entrambi nell’impiego dei farmaci in terapia.
    La responsabilità degli informatori scientifici è stata peraltro sancita dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, che li obbliga (articolo 10) a collaborare con il Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine appunto di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell’attività di informazione sui farmaci.
    La valenza di servizio pubblico attribuita alla attività di informatore scientifico del farmaco dalla legge di riforma sanitaria è confermata dalla normativa indicata dai decreti del Ministro della sanità 23 giugno 1981, 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990, e 3 luglio 1992 (tutti sulla disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci), nonché dai decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio sui farmaci), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, (in attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità sui medicinali per uso umano), dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 (entrambi, fra l’altro, sul coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco nella attività di farmacovigilanza).

    Sempre disponibile a qualunque CIVILE confronto, la saluto.

  • ovvio i medici prendono sempre soldi,
    invece io volevo sapere la mia situazione e quella di tanti altri biologi che hanno pagato la codacons per la causa “RETRIBUZIONE SPECIALIZZANDI NON MEDICI”, ma la codacons non risponde. Vorrei sapere la nostra situazione. Non avete aperto neppure un blog dedicato alla nostra causa, vi siete presi solo i soldi.
    saluti
    marta

  • Egr. Avv. Rienzi,
    Ho aderito, presso il Codacons Emilia Romagna, al ricorso “PER IL RECUPERO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E PER IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” degli specializzandi 1992-2006.
    Vorrei sapere se il ricorso è stato depositato o meno, vista l’assoluta assenza di informazione da parte di CODACONS, nonostante le ripetute richieste da parte di tutti gli aderenti.
    Siamo veramente preoccupati, viste le attività legislative degli ultimi giorni, e temiamo di rischiare di rimanere esclusi dall’accordo transattivo stato-ex specializzandi…
    Grazie in anticipo,
    Gabriele Testi

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