PRECARI SCOLASTICI: ALCUNE PRECISAZIONI

Le considerazioni che seguono nascono dall’esigenza, o, meglio, dall’urgenza di mettere a tacere tutte quelle voci che, in modo errato e pretestuoso, stanno dando già per “spacciate” le azioni legali che il Codacons sta proponendo a tutti i precari d’Italia per la loro stabilizzazione e ricostruzione di carriera.Il caos è nato dalla recente notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legge sullo Sviluppo, che conterrebbe la seguente disposizione: “Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, NON POSSONO IN ALCUN CASO TRASFORMARSI IN RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, NÉ CONSENTIRE LA MATURAZIONE DI ANZIANITÀ UTILE AI FINI RETRIBUTIVI PRIMA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.” (vedi art. 9, comma 19 schema decreto)”.Ebbene, ciò che ci preme di chiarire in primo luogo è che questa normativa, seppure entrasse in vigore, NON POTREBBE MAI IMPEDIRE ALLE MIGLIAIA DI PRECARI CHE IN QUESTI MESI SI SONO ATTIVATI PER PROMUOVERE UN’AZIONE LEGALE, DI FAR VALERE I LORO DIRITTI!!!!Dalla parte dei precari giocano infatti i seguenti fattori: 1. La normativa e la giurisprudenza comunitaria sono univoche nel tacciare come illegittima la prassi ormai invalsa nell’ambito dell’amministrazione scolastica pubblica di reiterare contratti di lavoro a tempo determinato.In questo senso militerebbe peraltro l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, siglato nel 1999 -cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE- che ha stabilito, alla clausola 5, che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l’abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato.In merito, la Corte di Giustizia ha più volte ribadito il seguente principio di diritto: “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, nel settore considerato, altra misura effettiva per evitare e, nel caso, sanzionare l’utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, il detto accordo quadro osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi. (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee -sentenza Adeneler del 4 luglio 2006).In proposito, si tenga peraltro presente che le statuizioni della Corte di Giustizia Europea sono dotate di efficacia equiparata a quella degli atti normativi nazionali e, pertanto, un atto o un comportamento adottato in violazione delle stesse è a tutti gli effetti da considerarsi come illegittimo.Dunque, l’introduzione di una normativa interna in contrasto con questi principi farebbe scattare in capo al giudice nazionale, tenuto ad applicarlo, un OBBLIGO DI DISAPPLICAZIONE della stessa, in conformità con quanto è unanimemente sostenuto in tema di poteri del giudice nazionale in caso di conflitto tra la normativa interna e la normativa comunitaria.In merito, è infatti sufficiente richiamare quanto statuito dalla Corte di giustizia nella celebre sentenza “Simmenthal”: qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza , ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna , sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria (Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, c-106/77, amministrazione delle finanze dello stato contro spa Simmenthal).A ciò si aggiunga che, proprio in esecuzione della normativa comunitaria sopra richiamata, è stato emanato il D.Lgs. 368/2001 -oggi richiamato nello schema di decreto che potrebbe entrare in vigore, per negarne l’applicazione in favore dei precari della scuola– con cui si prevede che il termine del contratto puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, e in ogni caso per una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato.  2. Decisiva sulla questione è inoltre la svolta della giurisprudenza italiana, la quale, ormai con una certa costanza, sta dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione, condannando al contempo la stessa a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai precari, individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato (Vedi Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010). Di particolare rilevanza è stata, poi, la sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro-, che si è spinto a decretare la trasformazione automatica di un contratto di una docente che per ben sei volte era stata assunta a inizio anno e poi licenziata alla fine delle lezioni, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò, si noti bene, in coerenza con quanto già statuito dalla Cassazione, secondo cui: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010). 3. E’ dunque di palese evidenza che l’introduzione di una normativa come quella che il Governo vorrebbe introdurre, oltre a porsi in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, finirebbe per vanificare il diritto del cittadino al lavoro riconosciuto dall’art. 4 della Costituzione e nuocerebbe all’effettività della tutela giurisdizionale che migliaia di precari italiani stanno cercando di ottenere.In sostanza, SE ENTRASSE IN VIGORE, QUESTA NORMATIVA, NON SOLO DOVREBBE ESSERE DISAPPLICATA PERCHE’ CONTRASTANTE CON IL DIRITTO COMUNITARIO, MA SAREBBE SENZ’ALTRO DICHIARATA INCOSTITUZIONALE perché in contrasto con:1.      l’art. 3 della Costituzione, comportando una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati del tutto irragionevole;2.      l’art. 4 della Costituzione, nella parte in cui dispone che: “ La Repubblica riconosce a TUTTI i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano EFFETTIVO questo diritto”;3.      l’art. 11 della Costituzione che, legittimando le limitazioni di sovranità necessarie per dar vita a ordinamenti sovranazionali, quale è quello dell’Unione Europea, fa sì che l’ordinamento comunitario debba considerarsi direttamente vigente nei confronti di tutti i soggetti nazionali, senza che si possa invocare in senso contrario il diritto interno legislativo (al riguardo, si rinvia peraltro a quanto sopra evidenziato in merito all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna configgente con il diritto comunitario);4.      l’art. 117, primo comma e 111 Cost., per violazione dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la ratifica della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il cui art. 6, nel volere il diritto di ogni persona al giusto processo, impone al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia al solo scopo di influire, come è invece avvenuto nel caso di specie, sulla decisione di una singola controversia o su un gruppo di esse (sul punto si veda la ord. 72/2010 della Corte dei Conti sezione centrale di appello, che ha sollevato questione sulla legittimità costituzionale della finanziaria 2007 relativamente al seguente profilo: “il legislatore, intervenendo con commi 774-776 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha introdotto una normativa diversa ed opposta e retroattiva, rispetto alla interpretazione favorevole data dalla giurisprudenza negli anni della materia in argomento divenuta ormai “diritto vivente”, per contrasto, con l’art. 117 Cost.).5.      L’art. 24 della Costituzione, che riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale, entrambi palesemente violati in questo caso, ove si consideri che i precari che ancora non hanno promosso un’azione legale potrebbero vedersi “sconfitti in partenza” e i precari che l’hanno già avviata si vedrebbero invece crollare le loro chances di vittoria.

 Dunque, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, i ricorsi dei precari sono e rimangono più che fondati, ma soprattutto diventano ora uno strumento ancora più utile e necessario per contrastare l’uso che nel caso di specie è stato fatto del potere normativo, ove si consideri che questa volta il legislatore, anziché perseguire l’interesse generale, è stato spinto esclusivamente da motivi di mera opportunità economica.  

12 Commenti

  • mi dispiace intervenire in tono critico…
    ho aderito alla class action, ma al momento di agire alla linea telefonica messa a disposizione per la consulenza la persona che mi ha risposto non ha saputo dirmi se ho i requisiti o meno per partecipare incitandomi comunque a mandare tutta la documentazione…SE NON FOSSE CHE SONO RICHIESTI 250 EURO CHE, VIENE DETTO CHIARAMENTE, NON VERRANNO RESI IN CASO NON CI SIANO I REQUISITI PER FAR PARTIRE L’AZIONE LEGALE.
    non mi pare un comportamento serio a maggior ragvione trattandosi di un associazione per la tutela del consumatore!!!!!

  • DISPIACE PURE A ME ! NON SONO MAI RIUSCITA A METTERMI IN CONTATTO
    MA SOPRATUTTO SAPERE SE DEVO CONTINUARE VISTO CHE AVEVO GIA AVVIATO UN RICORSO CON UN SINDACATO UN PAIO DI ANNI FA . LE AVEVO GIA INVIATO UNA MAIL MA NON HO AVUTO RISPOSTA . NON SO COME MUOVERMI PERCHE’ NON VORREI AVER PROBLEMI CONTNUANDO ANCHE CON VOI .VI PREGO DI RISPONDERMI . UNA COLLABORATRICE DELUSA

  • Egregio Avv. Rienzi,
    vorrei partecipare alla class action dei precari della scuola e sono inserita nelle graduatorie permanenti.Non ho però 3 anni di servizio consecutivi, bensì quattro ma interrotti da un anno scolastico durante il quale non ho lavorato (per terminare la SIS). Il numero messo a disposizione per chiarire questi dubbi risulta inesorabilmente occupato. Che fare?
    Cordialmente
    Daniela Airaldi

  • ho partecipato alla class actio come precaria abilitata nella scuola elementare , mi avete inviato la documentazione per poter fare il ricorso – vorrei sapere a parte le 250 euro quanto si pagherà di spese processuali anche nel caso che la causa dovessimo perderla? La prego mi risponda è da tanto che cerco di mettermi in contatto con voi ma non riesco come mai?

  • anch’io dopo aver ricevuto la mail per l’azione giudiziaria sono stata isolata da ogni contatto: non ci sono sedi a cui rivolgersi, non ho avuto risposta alle mail mandate… Come si può aderire a un’azione delicata e costosa con queste premesse?

  • Salve, sono un insegnante abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento a partire dal 2009. Ho partecipato alla class action per l’immissione in ruolo e vorrei partecipare all’azione precari. Ho tutto pronto per la spedizione ma non mi è chiara una cosa. Si parla di 3 contratti consecutivi stipulati con il MIUR, io ne ho stipulati più di 3 negli ultimi 5 anni ma solo gli ultimi due in seguito all’inserimento in graduatoria ad esaurimento. Posso fare lo stesso il ricorso aperto ai docenti abilitati? Ho inviato una serie di mail alla codacons ma non ho mai ricevuto risposta

    Spero che possiate rispondere a questo mio quesito.

    Cordiali saluti

  • Gentile avvocato Rienzi,
    ho tutta la documentazione pronta per essere spedita ma ci sono dei chiarimenti che vorrei chiedere di persona ma, telefonando al numero dedicato 895.56.98.765 dalle 13 alle 15, mi si dice da giorni che è momentaneamente inattivo.
    Penso che sarebbe il caso di rendere più fluide le comunicazioni tra precari e associazione e non solo in senso univoco; se ho dei chiarimenti vorrei avere qualcuno con cui parlare direttamente visto anche che l’azione non è gratuita. Gentilmente vorrei che mi inviasse un ulteriore numero di telefono o un indirizzo mail con cui poter comunicare e poi se è possibile avere una proroga di tempo oltre il 30/05 per l’invio dei documenti.
    La ringrazio per l’attenzione rimango in attesa di un Vostro riscontro

  • Gentile avvocato Rienzi,
    anch’io ho provato a contattare il numero che ci avete dato per avere informazioni. Purtroppo non risulta attivo.
    Prima di inviare tutto vorrei dei chiarimenti:
    Se rigettano l’assunzione a tempo indeterminato, viene automaticamente rifiutato anche il recupero degli scatti di anzianità? Ossia può essere accettato anche solo un punto del ricorso?
    Vista la mancanza totale di comunicazione vi pregherei di rinviare i termini per l’adesione.
    Grazie

  • Gentile Avvocato Rienzi,
    sono un’insegnante evorrei aderire al ricorso per la stabilizzazione/riconoscimento scatti biennali/risarcimento del danno in quanto possiedo tutti i requisiti necessari.
    Sono della provincia di Modena: dovrò necessariamente intentare la causa presso il GDL di Modena, oppure anche presso un altro GDL o tribunale?
    (Se fosse possibile questa seconda opzione la preferirei)
    Inoltre si può fornire al vostro legale ulteriore documentazione o solo quella da voi richiesta?
    Avremo ultriori spese oltre a quelle iniziali?

    Grazie

    Cordiali saluti

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