L’INDIFENDIBILE BRUNETTA

I lavoratori della Pubblica Amministrazione sono fannulloni scansafatiche, poco inclini al lavoro e molto dediti alla malattia?

A mio avviso no.

Non a caso ho deciso di abbracciare la battaglia di quanti si ritengono danneggiati dal Decreto Brunetta, rappresentando legalmente centinaia di “fannulloni operosi” che hanno deciso di ricorrere al Tar del Lazio contro il provvedimento del ministro.
Riassumendo molto brevemente la questione, il “Decreto Brunetta” punisce indiscriminatamente sia i veri fannulloni, che i dipendenti corretti e operosi che magari contraggono malattie e devono assentarsi dal lavoro.

Come?

Trasformando la malattia, che è una causa di forza maggiore che impedisce la prestazione, in una sorta di colpa del lavoratore, punendo quest’ultimo attraverso la privazione di una parte della retribuzione.
Rispondendo alle contestazioni mosse dai lavoratori dinanzi al Tar Lazio, la difesa di Brunetta ha sostanzialmente sostenuto che non importa se il malato per causa di servizio non può lavorare:l‘importante è che vada in ufficio.

Ma dico io: cosa ci va a fare se è ammalato???Non solo.

Sui dirigenti sostiene che loro possono assentarsi senza figurare come ammalati, e che l’assenteismo per malattia “immaginaria” riguarda prevalentemente i lavoratori!!
Se volete farvi quattro risate, leggete la memoria difensiva presentata al Tar dalla difesa del Ministro della Funzione Pubblica, e pubblicata nell’area del Codacons riservata agli iscritti alla newsletter http://www.codacons.it/newsletter_form_accesso.asp

18 Commenti

  • ho ricevuto una mail relativa alla comunicazione che il ricorso “fannulloni” eseguito la scorsa estate è stata rinviata. Mi piacerebbe anche iscrivermi al gruppo di discussione su FB ma non trovo gli estremi esatti del gruppo in questione, mi dice “inesistente” (dovrebbe essere “quelli che si sentono fannulloni operosi”).
    Non mi meraviglia affatto che il Brunetta affermi che l’apparato dirigenziale possa figurare non ammalato e i dipendenti invece sì, quando mai in Italia verrà smantellata ( e ripristinata in maniera seria) la classe dirigente?

  • Vogliamo parlare anche dei colleghi “costretti” dall’ineffabile Brunetta a prendere ferie pur essendo malati per non vedersi drasticamenti tagliato lo stipendio e/o perchè vivendo soli non possono permegtersi di stare “murati” in casa 11 ore al giorno? E vogliamo parlare anche dei dirigenti che in taluni casi non autorizzano queste “ferie forzate” perchè “formalmente non corrette”? Un disgraziato, secondo queste ineguagliabili cime d’intelligenza cosa dovrebbe fare???????????? VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA!

  • purtroppo ho trovato una recente sentenza del tar lazio non favorevole a dipendenti pubblici che hanno ricorso contro brunetta.
    che ne dite?
    saluti a tutti

    REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    N. Reg.Sent. N.10632/08 Reg.Ric

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    Sede di Roma – Sezione I
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    in forma semplificata sul ricorso n. 10632 del 2008 proposto da
    Giovanni AUREA, Antonio BARBATO, Mario BELLI, Piergiuseppe BETTENZOLI, Paola BOSCAINO, Silvano CUNATI, Franco CRITI, Roberto FIRENZE, Olga GARAVAGLIA, Gilberto GINI, Luca GRIGNANI, Claudio MENDICINO, Ciro MONACO, Arnaldo MONGA, Massimo NOSCHESE, Piera SAITA, David WOOD, Daniele ZAPELLONI, Marcello ZINGALE, Francesca Tiziana ACERBI, Gabriele Pietro Giuseppe ZOLFO, Tiziana Antonella Paola LARDINELLI, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Valesini, Laura Sitzia e Pasquale Maria Crupi e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma alla via Cosseria n, 2, per mandato a margine del ricorso;
    CONTRO
    • PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica;
    • MINISTERO per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e l’INNOVAZIONE, in persona del Ministro in carica;
    entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
    per l’annullamento
    delle circolari ministeriali n. 7 e 8 del 2008 relative all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2008, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Pasquale Maria Crupi per i ricorrenti e l’avvocato di Stato Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni intimate;
    Dato atto che il Presidente ha avvertito i difensori che il Collegio si riservava di pronunciare sentenza in forma semplificata in luogo dell’ordinanza cautelare;
    Ritenuto in fatto che:
    • Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il 20 novembre 2008, Giovanni Aurea e altri ventuno dipendenti pubblici di varie amministrazioni hanno impugnato le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nn. 7 e 8 del 2008, relative all’applicazione dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo l’illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte relativa a nuovo trattamento economico per le assenze per malattia dei dipendenti pubblici in relazione al denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 38 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere quanto alla nuova disciplina delle c.d. fasce di reperibilità;
    • Costiuitesi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno dedotto, a loro volta l’inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso circolari interpretative prive di efficacia e idoneità lesiva diretta e autonoma in assenza di atti di gestione del rapporto, nonché la manifesta infondatezza dell’evocata questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del d.l. n. 112/2008, in quanto finalizzato, nell’ambito di ragionevole discrezionalità legislativa, ad assicurare, con la riduzione dell’assenteismo nel settore pubblico, risparmi di spesa e maggiore efficienza e efficacia dell’azione amministrativa, con ricadute favorevoli anche sulle dinamiche socio-economiche e produttive;
    • Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in relazione alla sua manifesta inammissibilità;
    Considerato, infatti, in diritto che:
    – l’impugnativa è diretta all’annullamento di circolari esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo, nonché della loro incidenza sul riparto delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, e quindi di atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate;
    – in via consequenziale, è altresì carente del requisito della rilevanza, a prescindere da ogni delibazione sulla non manifesta infondatezza, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 71, evocata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., mentre è inammissibile è la censura di eccesso di potere rivolta avverso la nuova disciplina normativa delle fasce di reperibilità;
    – in conclusione il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, sussistendo nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma – Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe n. 10632 del 2008.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2008, con l’intervento dei magistrati:
    Giorgio GIOVANNINI Presidente
    Leonardo SPAGNOLETTI Componente Est.
    Silvia MARTINO Componente

    L.S.

    L.S.

  • Salve.
    Relativamente al decreto BRUNETTA nessuno fa notare una cosa:
    Sono un dipendente pubblico. Single. Se sto a casa malato devo essere a disposizione del medico per un eventuale visita fiscale dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00. (se non ho compreso male).
    Abito in un paesino dove l’unico negozio di alimentari chiude alle 13.00 e riapre alle 16.00.
    Vorrei sapere come faccio io a procurarmi il cibo!!!!!!

    Grazie dello spazio.

    Robertino Miconi

  • Buongiorno,
    sono una dipendente di ente locale.
    Indignata oltre ogni misura per gli articoli della legge 6 agosto 2008, n. 133 sulla malattia dei dipendenti pubblici per i quali si pagano giornalmente limitazioni e privazioni conseguenti al regime quasi poliziesco a cui ci obbligano a sottostare (Invio continuo di documenti attestanti gli spostamenti per visite mediche e cure) e “reclusione” maggiore in certi casi a quella di veri condannati agli arresti domiciliari! Indignata perchè i sindacati non hanno fatto quasi nulla contro queste norme obbrobriose.
    Norme che vanno contro la Costituzione in riferimento alla dignità delle persone e dei loro diritti se malati; contro le leggi che rimandano al contratto tra le parti la regolazione della materia; contro le normative europee che stabiliscono chiaramente che il datore non può obbligare il lavoratore a rimanere a sua disposizione chiuso in casa per un periodo di ore superiore a quello che lo stesso dipendente effettua secondo il suo contratto personale (36 ore oppure meno in base alla percentuale di part-time); contro sentenze che si sono espresse in passato sfaverevolmente su norme simili; contro qualunque giustizia e buon senso.
    Non sono riuscita a iscrivermi in tempo per il ricorso dell’ottobre scorso esperito dello Studio Rienzi. Cosa posso fare?
    Grazie per l’attenzione e spero in una risposta
    Lucia Calabrese

  • Salve, sono un dipendente pubblico del ministero della difesa, a seguito di una malattia, da circa un anno, sono stato posto in riforma parziale, e dovrei essere destinato ad un incarico d’ufficio. Sentir parlare Brunetta di fannulloni, mi fa un po’ vergognare, visto che da un anno, e non so’ ancora per quanti anni, percepisco regolarmente lo stipendio senza lavorare. Questa situazione si è venuta a creare non per colpa mia, io sarei ben felice di tornare a lavorare e sarei rientrato anche subito dopo la malattia, ma mi hanno riferito che devo restare in aspettativa in attesa che una commissione a Roma esamini la mia pratica e decida se la mia è una malattia dipendente da causa di servizio o no. E’ possibile mai che una commissione per decidere una cosa cosi semplice, ci impiega anni, in media 3-4 anni, recando un danno notevole alla pubblica amministrazione ed al pubblico dipendente che vorrebbe ritornare a lavorare?… CHI SONO I VERI FANNULLONI , I PUBBLICI DIPENDENTI O QUESTI SIGNORI CHE COMPONGONO LE VARIE COMMISSIONI?

  • Come sempre i fannulloni sono (e di sicuro ce ne sono) i dipendenti mentre i dirigenti sono dei santi. Domande: Dove sono di dirigenti quando il dipendente si allontana? A chi spetta il controllo perchè il dipendente sia al suo posto? Chi deve accertare che il dipendente non fumi 70 sigarette e beva 100 caffè in orario d’ufficio?
    Altra cosa carina: quante volte il dirigente si rivolge al dipendente dicendogli :-quando vai a prendere il caffè mi passi a prendere le sigarette?
    Quindi chi deve pagare per tutti? Il dipendente
    Quando vado a chiedere di parlare con un dirigente la risposta è quasi sempre la solita: è in riunione. Già ma con chi?
    Se le cose non vanno per il verso giusto di chi è la colpa? Solo del dipendente?

  • Che ci siano dipendenti statali lavoratori e rispettosi delle regole mi sembra chiaro,altrettanto che qualcuno faccia il furbo,come anche nel lavoro dipendente privato!!! Saggio sarebbe togliere le mele marcie dalle buone! altrettanto saggio sarebbe dare le stesse regole x il lavoro statale e x quello privato!
    GUARDARE POI LE STATISTICHE SULL’ASSENTEISMO DI AMBEDUE I CASI
    SAREBBE DOVEROSO !!!

  • vorrei sapere come e andato il ricorso al tar lazio grazie ps purtroppo i pregiudizzi esistono e son duri a morire,ma il brunetta che e tra gli ultimi europarlamentari non e stato abbastanza pubblicizzato sulla stampa

  • DUNQUE… SONO UNA DIPENDENTE STATALE PRECARIA PRESSO UN ISTITUTO TECNICO DI MILANO….
    VORREI SOTTOPORVI UN QUESITO.
    IO HO UNA BAMBINA DI 15 MESI CHE VA REGOLARMENTE AL NIDO DA QUANDO AVEVA 9 MESI.
    PURTROPPO QUEST’ANNO PER ME E’ STATO DAVVERO MASSACRANTE, PERCHE’ LA MIA BIMBA SPESSO E VOLENTIERI SI AMMALAVA.
    COME E’ POSSIBILE CHE L’ASILO NIDO QUI A MILANO COSTI 600 EURO???
    IO HO UNO STIPENDIO DI 1000,00 EURO..E SE SOLO HA 37 E 1/2 DI FEBBRE DEVO ANDARE VIA DAL LAVORO PERCHE’ IL NIDO MI CHIAMA PER PORTRMELA VIA…. VISTO CHE IL COMUNE NON METTE A DISPOSIZIONE NULLA E QUELLE POCHE STRUTTURE CHE SI SONO … SONO SUPER AFFOLLATE CON LISTE D’ATTESA A DIR POCO CHILOMETRICHE…. PERCHE’ NESSUNO CONTROLLA TUTTE LE STRUTTURE PRIVATE?????
    600 EURO SAPETE QUANTE SONO PER UNA FAMIGLIA CHE GIA’ UN MUTUO E CHE HA UN GUADAGNO DI 2000,OO AL MESE???? IO FACCIO FUORI 1400EURO TRA NIDO E MUTUO E SPESSO NON ARRIVO NEANCHE AL 10 DEL MESE…. E SONO UNA DI QUELLE FORTUNATE CHE NON FA IL TEMPO PIENO.. ALTRIMENTI AVREI PAGATO 750EURO!!!! PERCHE’ NON ESISTE IL NIDO AZIENDALE ANCHE NELLA SCUOLA??? PERCHE’ LO STATO PERMETTE AI PRIVATI DI ESTORCERE TUTTI QUESTI SOLDI ALLE FAMIGLIE CHE HANNO BISOGNO DI LASCIARE I FIGLI PER ANDARE A LAVORARE????
    VERGOGNA…. IN ITALIA LA FAMIGLIA E’ SOLO TUTELATA A PAROLE…

  • Maria,hai propri ragione,conosco commesse di negozi e supermercati che la domenica devono lasciare i figli alle mamme,alle nonne o alle zie perchè devono lavorare per 1/2 euro in più all’ora in busta paga!!! è uno schifo!!! Nei paesi nordici i negozi chiudono il festivo,e in generale hanno orari più ridotti,i nido sono gratis e le mamme possono lavorare il giusto senza danno per la loro famiglia!!! Quì sono impazziti,ci vogliono far lavorare sempre per quattro soldi e ingrassare le multinazionali!!! Governo ladro e connivente!!!

  • so che avvocato rienzi ha molto da fare e rispondere alle email di tutti e un problema,ma vorrei sapere come mai sul sito del codacon non si parla della sentenza del tar del lazio, che su ricorso fannulloni ci ha purtroppo dato esito negativo. ho scoperto digitando su internet ricorso fannulloni.grazie

  • Egr. avv. Rienzi, anch’io faccio parte dei “fannulloni” e perdipiù, essendo un medico dipendente di una ASL sono pure un DIRIGENTE ! A parte il fatto che non dirigo nulla se non me stessa, non ho incarichi perchè non ho una tessera di partito, il lavoro che svolgo non viene assolutamente preso in considerazione se non quando si devono dare numeri e premi di produttività a gente che non ha fatto niente, ho pure il grave torto di essere una paziente oncologica che deve fare regolari controlli.
    A questo punto, dal momento che i permessi retribuiti ammontano in tutto a 18 ore, devo essere penalzzata non solo economicamente, perchè i controlli che faccio vengono considerati malattia (è ovvio che 18 h non mi bastano per i controlli che devo fare!), ma adesso le mie assenze diverranno anche di carattere pubblico perchè, secondo l’art.21 della legge 69/2009, dovranno essere pubblicate sul sito della pubblica dirigenza. Vorrei sapere se la legge sulla privacy valga solo mentre lavoro mentre non è applicabile su me come lavoratore dipendente di P.A. Non so se indignarmi o sorridere. Peccato solo che non abbia ancora imparato a stare con le mani in mano come i DIRIGENTI veri!

  • Il 20 gennaio c.a. sono state pubblicate, sulla G.U. n. 15, le nuove fasce orarie per la reperibilità dei dipendenti pubblici, ministerial compresi, ovviamenmte!
    Dopo la 112/08, la 133/09, Brunetta ci riproca con la 150/09.
    Il primo tentativo di di ricorso sui “fannulloni” al quale aderì un nutrito numero di lavoratori interessati, è stato in sostanza sospeso per il ripensamento dello stesso Brunetta, riportando le ore di reperibilità come da contratto. E ORA? E’ mai possibile ritornare su posizioni già chiarite continuando a vessare, secondo un personale umore, i pubblici lavoratori? E’ ora di finirla! E’ ora di lasciar lavorare in pace chi sostiene, con il proprio impegno, la macchina della burocrazia!
    SIAMO NUOVAMENTE DISPOSTI A CONTRASTARE IL DPCM 18 DICEMBRE 2009 CON OGNI INIZIATIVA CHE POSSA ESSERE UTILMENTE SUGGERITA!

  • Vogliamo parlare della trattenuta che viene effettuata ANCHE ai dipendenti pubblici affetti da patologie oncologiche nei giorni di assenza dal lavoro per i controlli periodici cui debbono sottoporsi per salvarsi la vita? Anche loro FANNULLONI, caro ministro Brunetta?

  • sono un ddipendente di una comunità montana. Sono stato licenziato per non aver comunicato in tempo all’ente lo stato di malattia, ma a aprescindere da questo , volevo sapere se il dirigente poteva irrorare il licenziamento visto che in precedenza aveva avuto da me un denuncia penale e che a seguito di questa denuncia è stato avvisato dalla procura? Inoltre sono tuttora un testimo contro, per una denuncia penale a carico dello stesso dirigente da parte di alcuni miei colleghi.
    Può quindi, è questo il dubbio che mi pongo, un dirigente licenziare un dipendente quando ci sono cause penali in corso tra gli stessi o il dirigente avrebbe dovuto astenersi e passare tutto al Presidente della Comunità montana per provvedere in merito.
    P.s. Attualmente sto aspettando l’esito del giudice del lavoro ex. art. 700

  • 17.sono un dipendente di una comunità montana. Sono stato licenziato per non aver comunicato in tempo all’ente lo stato di malattia, ma a aprescindere da questo , volevo sapere se il dirigente poteva irrorare il licenziamento visto che in precedenza aveva avuto da me un denuncia penale e che a seguito di questa denuncia è stato avvisato dalla procura? Inoltre sono tuttora un testimone contro, per una denuncia penale a carico dello stesso dirigente da parte di alcuni miei colleghi.- a seguito di questa denuncia è stato rinviato a giudizio-.
    Può quindi, è questo il dubbio che mi pongo, un dirigente licenziare un dipendente quando ci sono cause penali in corso tra gli stessi o il dirigente avrebbe dovuto astenersi e passare tutto al Presidente della Comunità montana per provvedere in merito.
    P.s. Attualmente sto aspettando l’esito del giudice del lavoro ex. art. 700
    Aspetto un suo parere in merito. Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *