IVA SUI RIFIUTI: NO GRAZIE!

 

PARTE UN’ALTRA GRANDE AZIONE DEL CODACONS PER FAR RECUPERARE AL CONTRIBUENTE L’IVA SUI RIFIUTI VERSATA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

AGISCI SUBITO PER RIPRENDERTI LE CENTINAIA DI EURO CHE HAI INGIUSTAMENTE VERSATO NEGLI ULTIMI 10 ANNI!

NON ESISTE UNA NORMA LEGISLATIVA CHE ESPRESSAMENTE ASSOGGETTI AD IVA LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale: “un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. NON ESISTE, DEL RESTO, UNA NORMA LEGISLATIVA CHE ESPRESSAMENTE ASSOGGETTI AD IVA LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, quale, ad esempio, è quella prevista dall’alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità».


E perché noi l’abbiamo PAGATA???

 

PARTECIPA ANCHE TU ALL’AZIONE e RECUPERA L’IVA pagata ingiustamente NEGLI ULTIMI 10 ANNI!


HAI DUE POSSIBILITA’ PER AGIRE:


  1. Clicca qui per agire autonomamente e individualmente.

http://www.termilcons.net/index.php?pagina=page_publicForm&idForm=118&css=1&access=ok


 

Compila il modulo con i tuoi dati anagrafici; ti arriverà via e-mail un modello dell’atto di citazione, che potrai riempire con i tuoi dati.

Potrai incardinare il giudizio avanti al Giudice di Pace

  •  
    1. Clicca qui per partecipare all’azione collettiva:

  • a) da solo;

    b) rivolgendoti al tuo avvocato di fiducia;

    c) assistito da uno degli avvocati del Codacons della sede locale a Te più vicina, al prezzo che sarà concordato con lo stesso, chiamando 892007.

    http://www.termilcons.net/index.php?pagina=page_publicForm&idForm=119&css=1&access=ok


     

    Compila il modulo con i tuoi dati anagrafici, indicando precisamente il comune dove è sito l’immobile di cui si chiede la restituzione dell’IVA pagata per lo smaltimento dei rifiuti. Sarai contattato successivamente dall’Ente TER.MIL.CONS., delegato dal Codacons, e ti verrà comunicato se puoi partecipare all’azione, al costo unico di €. 20,00.


    Per informazioni chiamare 892007* dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

    *Costi: Rete fissa scatto 30 cent al minuto 76 cent, Tim scatto 16 cent al minuto 94 cent, Vodafone scatto 16 cent al minuto 94 cent, Wind scatto 15 cent al minuto 97 cent, Tre scatto 31 cent al minuto 2,59 euro

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