Il 10 marzo Pfizer e il commissario Arcuri dovranno presentarsi in Tribunale!


Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e la Pfizer Italia dovranno presentarsi dinanzi al Tribunale di Roma il prossimo 10 marzo. Lo ha deciso nei giorni scorsi il giudice della XVII Sezione Civile del Tribunale, Dott. Fausto Basile, pronunciandosi sul ricorso d’urgenza promosso dal Codacons.

Nei giorni scorsi infatti avevamo depositato un ricorso d’urgenza al Tribunale civile di Roma contro la stessa e il Commissario Arcuri, chiedendo da un lato di obbligare la multinazionale a rispettare il contratto firmato con l’Italia e consegnare le dosi di vaccino previste, dall’altro di imporre al Governo il reperimento di dosi di vaccino presso altri soggetti, come Russia o Cina, in modo da velocizzare la campagna vaccinale.

Avevamo scritto:

Non può non rilevarsi come la riduzione nella consegna da parte di Pfizer delle fiale di vaccini a partire dal 18 gennaio 2021 configuri un grave inadempimento contrattuale da parte della stessa Inadempimento che deve essere altresì valutato in un’ottica di violazione dei principi costituzionali in punto di tutela della salute. Nel caso che qui ci occupa, l’inadempimento non può essere posto in dubbio. Ed infatti appare chiaramente dalle notizie riportate in punto di fatto come l’azienda convenuta abbia ridotto le fiale di vaccini consegnate rispetto a quanto contrattualmente previsto, senza preavviso e arbitrariamente. Le clausole contrattuali escluderebbero l’inadempimento in quanto consentirebbero a Pfizer la consegna delle dosi previste su base trimestrale (con conseguente penale solo allo scadere del trimestre – nello contratto, infatti, sembrerebbe esser presente la seguente precisazione in punto di penali «sono esclusivamente sulle forniture trimestrali e non su quelle settimanali») e darebbero atto, tra le parti, del rischio che la tempistica per l’aumento della produzione possa subire un ritardo: si osserva che tali clausole, ove esistenti, in un’ottica di tutela consumeristica, risulterebbero essere nulle in quanto limiterebbero preventivamente la responsabilità del debitore per inadempimento determinato da colpa grave, intesa quale negligenza nel rispetto delle consegne previste in una materia tanto delicata quale quella che ci occupa. Nel caso de quo, la clausole in parola, permetterebbero di non portare mai ad alcuna forma di penale in capo alla Pfizer, la quale, paradossalmente, con dette clausole si è “posta” in una posizione di assoluta inviolabilità a discapito dei contraenti – e con essi, della collettività –, con conseguente nullità delle stesse […]

Il rallentamento – se non anche la “frenata” – nella distribuzione delle fiale porta con sé, inevitabilmente, lo slittamento dell’inizio della campagna anticovid-19 con gravi ripercussioni, in primis, sui soggetti maggiormente nonché a tutti quelli che rientrano nelle categorie primarie. Il che, pone in netta evidenza il danno provocato dal ritardo. Danno che, senza alcuna ombra di dubbio, si manifesta sotto un duplice aspetto: tanto in capo ai soggetti con alta priorità che vedono preclusa la possibilità di sottoporsi al vaccino anticovid-19, quanto la vanificazione della campagna vaccinale sino ad oggi intrapresa nel ns Paese a causa dell’impossibilità si sottoporsi al c.d. secondo richiamo.

Tale rischio fonda la necessità di un provvedimento in via d’urgenza che ordini alla casa farmaceutica resistente l’adempimento immediato al contratto sottoscritto per la consegna dei vaccini antiCovid. Nell’ottica della tutela della collettività, inoltre, proprio in ragione dei gravi inadempimenti che si sono esposti in narrativa, è imprescindibile la conoscenza del contenuto del contratto, ad oggi ignoto”.

E non solo: Pfizer dovrà mostrare il contratto per la fornitura di vaccini anti-Covid siglato con l’Europa. Il Giudice del Tribunale, infatti, ha scritto:

Considerato che l’esibizione del contratto per la produzione, l’acquisto e la fornitura del vaccino anti-covid nell’Unione Europea sottoscritto dalla Pfizer costituisce il petitum immediato della domanda cautelare; considerato, tuttavia, che al fine di assicurare la pienezza del contradditorio tra le parti all’udienza di comparizione già fissata […] assegna a parte resistente termine fino a tre giorni liberi prima dell’udienza di comparizione per la costituzione in giudizio e per il deposito della documentazione”.

Insomma: buone notizie, amici. Andremo fino in fondo, per capire le ragioni di un ritardo incomprensibile nella fornitura di vaccini anti-Covid. Con l’impegno e la perseveranza, noi lo sappiamo bene, si ottengono sempre risultati!

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